COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 14.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD EDMONDO BRIAN (Campionato Promozione, gir. A) avverso la squalifica di tre giornate del calciatore MONNELS Zans (in c.u. n° 41 del 30.10.2014)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 14.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD EDMONDO BRIAN (Campionato Promozione, gir. A) avverso la squalifica di tre giornate del calciatore MONNELS Zans (in c.u. n° 41 del 30.10.2014) Con tempestivo reclamo la ASD EDMONDO BRIAN impugnava la squalifica “per tre gare effettive”, inflitta al proprio calciatore MONNELS Zans, così motivata dal GST: “ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. b) CGS, per essere stato espulso al 49' del 2º tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, con il gioco in svolgimento, inferiva volontariamente al predetto avversario un pugno colpendolo sotto il mento, senza causargli conseguenze (su segnalazione dell'assistente dell'arbitro n.1)”. Ad avviso della reclamante, che faceva riferimento a prove in proprio possesso (“ripresa televisiva”), non si sarebbe verificato nulla di quanto descritto, trattandosi di un banalissimo contatto di gioco. Su tale premessa, chiedeva di essere sentiti, chiedendo la riduzione della sanzione comminata ed allegando al reclamo una chiavetta USB, contenente un file (ripresa video) rappresentativo della gara, tra cui l’episodio in contestazione. In sede di audizione, tenutasi in data 13.11.2014, per conto della A.S.D. EDMONDO BRIAN i presenti facevano richiamo ai contenuti del reclamo scritto, nel contempo ribadendo come il calciatore non avesse commesso il fatto che è stato causa della sua squalifica; non si sarebbe infatti trattato di un pugno, bensì di un contatto del tutto lieve, funzionalmente legato alla azione di gioco. Facevano altresì riferimento al filmato della gara, prodotto assieme al reclamo, dal quale si evincerebbe chiaramente quanto da essi sostenuto; precisavano, infine, come tale filmato fosse stato girato da un collaboratore della Società, particolarmente affidabile (vigile urbano in pensione). Preliminarmente – richiamata la previsione del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 C.G.S., che sub “Mezzi di prova e modalità procedurali” ammette, anche per le gare della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, sia pure “limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” la possibilità di sottoporre all’esame degli Organi della Giustizia Sportiva filmati “di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa” affinché gli stessi possano essere esaminati “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta” o “concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro” – questa Corte rileva come lo stesso art. 35, comma 1.3 C.G.S., disponga che tale richiesta sia imprescindibilmente “gravata di una tassa di € 100,00”, a pena di “inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta”. Tale tassa speciale, da ritenersi aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, prescritta dall’art. 33, comma 8 C.G.S., nel caso di specie non risulta essere stata versata, sicché la richiesta di esame del filmato prodotto – anche a prescindere dall’ulteriore requisito della sua “documentata provenienza” parimenti richiesto dalla norma, e che nel caso di specie non parrebbe comunque sussistente, richiedendosi quanto meno una fonte professionale, semiprofessionale o comunque riferibile ad un tesserato – deve ritenersi inammissibile. Conseguentemente, trova necessitata applicazione l’art. 35, comma 1.1 C.G.S., ai sensi del quale “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel caso in esame, il provvedimento disciplinare risulta essere stato assunto dietro segnalazione dell’assistente n. 1 dell’arbitro; risulta altresì che il GST prima di assumere la propria determinazione, abbia conferito direttamente con l’assistente, il quale gli ha confermato che al 49° del secondo tempo il calciatore n. 9 dell’A.S.D. E. BRIAN, MONNELS Zans, con il gioco in svolgimento, colpiva violentemente un calciatore avversario inferendogli un pugno sotto il mento, senza causargli conseguenze. Ciò posto, non essendo di per sé ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto, alla luce del comportamento violento riscontrato dall’Ufficiale di Gara, non può che confermarsi la sussistenza della violazione e, con essa, l’applicazione di una sanzione. Quanto all'entità della stessa deve rammentarsi che l’art. 19 punto 4 lett. b) C.G.S. contempli come sanzione “minima” per i calciatori responsabili di condotta violenta commessa nei confronti di calciatori o altre persone presenti, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per tre giornate. A tale sanzione correttamente ha pertanto fatto riferimento il GST, tenendo conto che le tre giornate di squalifica rappresentano la sanzione “minima” che poteva essere irrogata al calciatore in ragione della sua condotta, escludendosi nella fattispecie ogni ulteriore aggravante, ed in ragione di tutti elementi, sia presenti in referto, sia ulteriormente forniti dall’assistente n. 1 prima della adozione del provvedimento. Ragion per cui la squalifica di tre giornate deve essere confermata. A mero scrupolo di completezza, infine, si rappresenta che la Corte ha comunque provveduto ad esaminare il documento fornito, traendone l’impressione che il fatto violento – svincolato dal contesto di gioco – c’è comunque stato, quanto meno a livello di tentativo (anche se con modalità diverse dal classico “pugno”), il che avrebbe comunque portato al rigetto del reclamo quand’anche il filmato fosse stato ritenuto ammissibile. Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, comma 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) dichiara inammissibile la richiesta di esame del filmato prodotto contestualmente al reclamo b) respinge il reclamo c) dispone l’incameramento della tassa versata.
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