COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 18.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELL’ASD TERZO (Campionato di Prima Categoria – Girone C) avverso il provvedimento del GST pubblicato in C.U. n° 40 del 29.10.2014 con il quale è stato respinto il ricorso dallo stesso sodalizio sportivo proposto al fine di ottenere la riforma del risultato della gara di Campionato ASD Terzo/ASD Isonzo disputata l’11.10.14 a Terzo di Aquileia e per l’effetto confermato il risultato di 0-1 maturato sul campo.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 18.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELL’ASD TERZO (Campionato di Prima Categoria – Girone C) avverso il provvedimento del GST pubblicato in C.U. n° 40 del 29.10.2014 con il quale è stato respinto il ricorso dallo stesso sodalizio sportivo proposto al fine di ottenere la riforma del risultato della gara di Campionato ASD Terzo/ASD Isonzo disputata l’11.10.14 a Terzo di Aquileia e per l’effetto confermato il risultato di 0-1 maturato sul campo. L’ASD TERZO si è rivolta al GST proponendo allo stesso ricorso diretto ad ottenere la riforma del risultato di 0-1 maturato sul campo all’esito della gara di Campionato di Prima Categoria – Gir. C, disputata sul proprio terreno di gioco l’11.10.14 contro l’ASD ISONZO in quanto la squadra ospite avrebbe irregolarmente impiegato, nella partita, un calciatore utilizzato sino al 14.09.14 dall’ASD LA DELIZIA, società partecipante al Campionato Carnico – Seconda Cat. L’irregolare impiego del detto calciatore da parte dell’ASD ISONZO avrebbe dovuto comportare, secondo la ricorrente, la sanzione della perdita della gara a carico della squadra avversaria con il risultato a quest’ultima sfavorevole di 0-3 per aver utilizzato un atleta non avente titolo a partecipare alla gara. Radicatosi regolarmente il contraddittorio nei confronti dell’ASD ISONZO, che formulava le proprie controdeduzioni contestando quanto sostenuto dalla controparte e chiedendo la conferma del risultato della gara, il GST pronunciava la propria decisione pubblicata sul CU n° 40 del 29.10.2014 con la quale, affermata la regolare posizione del calciatore isontino e la sua piena legittimazione a partecipare all’incontro di cui trattasi, respingeva il ricorso proposto dall’ASD TERZO e confermava “il risultato conseguito sul campo e cioè la vittoria di 1-0 a favore dell’Isonzo”. Con tempestivo reclamo l’ASD TERZO ha impugnato il provvedimento del GST di cui ha chiesto la riforma (e per l’effetto l’irrogazione all’ASD ISONZO della punizione sportiva della perdita della gara di cui si discute con il punteggio di 0-3 a sfavore di quest’ultima) lamentando, in sintesi, l’erroneità della decisione fondata unicamente sulle disposizioni contenute in CU n°136 del 4.06.14 senza alcun richiamo alla diversa regolamentazione degli svincoli e dei trasferimenti dei calciatori partecipanti al Campionato Carnico contenuta in C.U. n° 82 dell’11.02.2014 (riguardante la stagione sportiva 2013/14) in base alla quale, secondo la reclamante, svincoli e trasferimenti degli atleti partecipanti al Campionato Carnico non sarebbero consentiti sino al 31.10.14. Il reclamo è infondato e va pertanto disatteso. Correttamente il GST nell’adottare la sua decisione, con motivazione pienamente condivisibile che questo collegio giudicante ritiene di far propria, si è rifatto alle regole concernenti i “Trasferimenti di calciatori non professionisti tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti” contenute in C.U. n° 136 dd 4.06.2014 le quali stabiliscono che essi debbano avvenire “....a) da martedì 1° luglio a mercoledì 17 settembre 2014 (ore 19.00)....” E’ infatti alla disciplina contenuta in CU n° 136 del 4.06.2014 che occorre far riferimento per risolvere il caso che qui interessa, concernente il trasferimento ad una società partecipante al Campionato di Prima Categoria di un calciatore precedentemente tesserato per una società partecipante al Campionato Carnico (trattandosi indubbiamente, in entrambi i casi, di Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti) e non anche a quella contenuta in CU n° 82 dell’11.02.2014 essendo quest’ultima rivolta a regolamentare unicamente i trasferimenti di calciatori tra le diverse compagini partecipanti al Campionato Carnico (che come è risaputo si svolge in periodo diverso e sfalsato rispetto a quello durante il quale si svolge l’attività ufficiale). Dalla documentazione in atti risulta pacificamente che il calciatore ritenuto in posizione irregolare dalla società reclamante ha lo “status” di dilettante e che il suo tesseramento per l’ASD ISONZO si è perfezionato a far data dal 16 settembre 2014 (dunque entro i termini stabiliti in CU n° 136 del 4.06.2014 come in precedenza richiamati). P. Q. M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale – FVG respinge il reclamo proposto dall’ASD TERZO e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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