COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20.11.2014 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO dell’A.S.D. MANZANESE in merito alla gara A.S.D. BEARZI – A.S.D. MANZANESE, disputata a Udine in data 02.11.2014, valevole per il Campionato Regionale “Allievi”, Girone “D”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 20.11.2014 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO dell’A.S.D. MANZANESE in merito alla gara A.S.D. BEARZI – A.S.D. MANZANESE, disputata a Udine in data 02.11.2014, valevole per il Campionato Regionale “Allievi”, Girone “D”. Con raccomandata spedita il 06.11.2014, anticipata da preannuncio di reclamo inviato con fax in data 03.11.2014, il tutto nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore, l’A.S.D. MANZANESE proponeva formale reclamo in merito alla gara A.S.D. BEARZI – A.S.D. MANZANESE, disputatasi a Udine il 02.11.2014, valevole per il Campionato Regionale “Allievi”, Girone “D” e conclusasi con il risultato di 0 – 0, per un “errore tecnico” commesso dall’arbitro che avrebbe influito sull’esito della gara. L’A.S.D. Manzanese, nel proprio gravame, lamentava violazione della Regola 14 del Giuoco del Calcio, in quanto, al 40’ del 1° tempo della suindicata gara, dopo che l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore alla propria squadra e dopo che lo stesso era stato battuto dal proprio calciatore, il portiere avversario aveva respinto il tiro; a questo punto, dopo la respinta del portiere, il calciatore della Manzanese, che aveva battuto il penalty, ribatteva il pallone in rete; l’arbitro, anziché convalidare il gol, cadeva in errore avendo assegnato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria (Bearzi); immediatamente dopo tale fatto, il direttore di gara, ad avviso della reclamante, avrebbe commesso un ulteriore errore in quanto il portiere del Bearzi, anziché battere il calcio di punizione indiretto, raccoglieva il pallone dalla porta e lo rinviava con le mani verso la metà campo ed il gioco così proseguiva senza l’intervento dell’arbitro. Considerato che tali episodi, sempre secondo la società reclamante, avrebbero influito sull’esito finale, l’A.S.D. Manzanese Calcio ha chiesto che la gara in questione venisse dichiarata irregolare per “errore tecnico “ dell’arbitro e ne venisse disposta la ripetizione. Il reclamo veniva corredato dall’allegazione della prova dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Bearzi, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S.; nel reclamo stesso l’A.S.D. Manzanese chiedeva altresì che le venisse addebitata la relativa tassa. L’A.S.D. Bearzi, entro i termini previsti, non faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito al predetto reclamo. Questo giudice sportivo territoriale richiedeva all’arbitro della suindicata gara un supplemento di rapporto su quanto eccepito dalla reclamante, supplemento di rapporto fatto pervenire dall’arbitro stesso in data 17.11.2014 e nel quale lo stesso ha testualmente dichiarato quanto segue: “durante l’effettuazione del calcio di rigore avvenuta al 38° minuto del primo tempo, il pallone calciato dal giocatore perveniva lateralmente al portiere (sul lato sinistro del portiere) che lo toccava poco prima che questo sbattesse sul palo. La palla, tornata sul terreno di gioco, veniva toccata dallo stesso giocatore che aveva eseguito il tiro di rigore, che segnava la rete. In un primo momento, ho considerato solo il tocco del pallone sul palo; successivamente, considerando la traiettoria e le varie caratteristiche dell’azione, sono ad affermare che il pallone è stato toccato anche dal portiere. In considerazione di questi fatti, la mia decisione di annullare la rete risulta sbagliata”. Tutto ciò premesso, questo giudice sportivo territoriale: preso atto che dalla dichiarazione dell’arbitro emerge che nella circostanza era stata disattesa la regola 14 (il calcio di rigore) del Regolamento del Giuoco del Calcio (ediz. 2011, pag. 162, paragrafo “procedura”) lì dove recita “il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti; egli non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore”; considerato che, dopo che il rigore era stato calciato dal calciatore della Manzanese, il portiere del Bearzi (per ammissione dell’arbitro) aveva toccato il pallone, prima che il pallone stesso finisse sul palo e venisse poi ribattuto in rete dal calciatore della Manzanese medesimo; considerato che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso dall’arbitro e certificato dallo stesso nel supplemento di rapporto relativo alla gara in questione; ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è lo stesso direttore di gara (a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni decisione di rilevanza tecnica o disciplinare ex art. 29, punto 3, del C.G.S.) a riconoscere ed ad attestare di essersi sbagliato, motivo per cui è compito degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa; ritenuto che l’errore in cui è incorso l’arbitro e consistente nel non aver convalidato la rete ha influito sul risultato finale della gara, conclusasi, come sopra evidenziato con il punteggio di 0 – 0; P.Q.M. a) in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Manzanese, dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara BEARZI - MANZANESE del 02.11.2014, valevole per il Campionato Regionale “Allievi”, Girone “D”, e ne ordina la ripetizione; b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13, del C.G.S., per la restituzione della tassa reclamo all’A.S.D. Manzanese; c) rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza
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