COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 21.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD INTER SAN SERGIO (Campionato Amatori) avverso le squalifiche a tutto il 30.04.2016 del calciatore STEINER Lorenzo, a tutto il 15.03.2015 dell’assistente arbitro PETTENER Gabriele e per tre giornate di gara ai calciatori BACCI Manuel, BURGHER Federico e MARSI Lorenzo (in c.u. Del. Udine n. 17 del 05.11.2014).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 21.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD INTER SAN SERGIO (Campionato Amatori) avverso le squalifiche a tutto il 30.04.2016 del calciatore STEINER Lorenzo, a tutto il 15.03.2015 dell’assistente arbitro PETTENER Gabriele e per tre giornate di gara ai calciatori BACCI Manuel, BURGHER Federico e MARSI Lorenzo (in c.u. Del. Udine n. 17 del 05.11.2014). Con tempestivo reclamo, la ASD INTER SAN SERGIO impugnava i provvedimenti con cui il GST della Del. di Udine aveva squalificato, rispettivamente: a tutto il 15.03.2015 (considerando la sospensione invernale) l’assistente arbitro PETTENER Gabriele “Allontanato dal terreno di gioco al 40' del secondo tempo perché, intervenuto come massaggiatore, tardava a riprendere il suo posto e all'improvviso si scagliava verso un calciatore avversario con l’intento di aggredirlo gridando frasi ingiuriose. Trattenuto dai propri compagni di squadra riusciva comunque a strattonare il calciatore avversario. Infine veniva fatto uscire a forza dai propri compagni. Ancora, a fine gara rientrava in campo per ingiuriare e minacciare l’arbitro e i calciatori avversari.”; il calciatore STEINER Lorenzo, fino al 30.04.2016, “Perché a fine gara , mentre si avviava verso gli spogliatoi unitamente ad altri compagni di squadra, con toni molto accesi rivolgeva frasi offensive e minacciose verso l'arbitro e i calciatori avversari. Successivamente, bussava alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, presentandosi con una birra in mano e la sigaretta accesa, rifiutando di allontanarsi nonostante l'invito in tal senso rivoltogli dall'arbitro. Nonostante la sua resistenza, il direttore di gara riusciva comunque a chiudere la porta dello spogliatoio. A seguito di tale episodio l'arbitro riferiva ai dirigenti accompagnatori che il calciatore era da considerarsi espulso. Nel momento in cui l'arbitro, in compagnia dell'accompagnatore ufficiale della società Sovodnje, signor Mauri Daniele, si apprestava a uscire dallo spogliatoio, un gruppetto di persone capitanate dallo Steiner, faceva irruzione nello spogliatoio dove lo stesso Steiner aggrediva l'arbitro spingendolo con forza tale da farlo indietreggiare di un paio di metri contro il muro, pur senza causargli conseguenze fisiche. A questo punto il signor Mauri, dirigente accompagnatore del Sovodnje, riusciva a neutralizzare lo Steiner, infine trascinato fuori dai suoi compagni di squadra” e per tre giornate di gara gli altri calciatori BACCI Manuel, BURGHER Federico e MARSI Lorenzo, ognuno “Perché, a fine gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, unitamente ad altri compagni di squadra rivolgeva con toni accesi frasi offensive e minacciose verso l'arbitro e i calciatori avversari.” Chiesta audizione, la reclamante veniva sentita dalla Corte Sportiva di Appello all’udienza del 20.11.2014. La complessa impugnazione trova solo parziale accoglimento. Infatti, quanto alle posizioni dei calciatori BACCI Manuel, BURGHER Federico e MARSI Lorenzo, risulta espressamente dal referto di gara che l’arbitro, pur riportando il loro nominativo in un contesto disciplinare che coinvolge anche altri tesserati, non ha ritenuto di assumere alcun provvedimento nei loro confronti: “vista la situazione, ho avvisato tutti che stavo per assegnare dei provvedimenti disciplinari, e così tutti sono rientrati negli spogliatoi”. È evidente che, se l’arbitro “stava per”, “non aveva ancora ritenuto di”. Peraltro, l’arbitro non ha indicato né ha addebitato a carico dei tre calciatori neppure un solo fatto “concreto”. Non a caso, poi, l’arbitro ha ritenuto di espellere, durante i fatti accaduti dopo la fine della gara, il calciatore STEINER, ma non BACCI, BURGHER né MARSI. La loro squalifica, pertanto, non trova fondamento. Quanto a STEINER Lorenzo, nonostante la Società abbia cercato di descrivere che il calciatore avrebbe subito una provocazione, la CSA deve fermamente sanzionare il fatto della aggressione di cui il calciatore si è reso protagonista: questi, già dopo essere stato espulso dopo la fine della gara per le intemperanze che ha riservato al direttore di gara, ha ulteriormente fatto indebito ingresso nello spogliatoio dell’arbitro e lo ha spinto con forza contro il muro, fortunatamente senza causargli conseguenze fisiche. Solo l’intervento di terzi ha potuto allontanare lo STEINER. Il mancato evento lesivo permette di contenere la sanzione nei termini disposti dal GST. Anche quanto all’assistente arbitro PETTENER Gabriele la Società reclamante ha cercato di evidenziare una provocazione che avrebbe scatenato le sue ire; non solo, ma ha anche aggiunto che comunque il tesserato non ha avuto modo di aggredire fisicamente il calciatore che a suo dire lo avrebbe provocato. La verità della provocazione può intuitivamente leggersi tra le righe del rapporto di gara, anche se l’arbitro non l’ha colta; non certo quella del mancato contatto con il calciatore che lo avrebbe provocato. Il direttore di gara ha infatti visto lo strattonamento. Il fatto che l’aggressione si sia verificata o che sia solo rimasta a livello di tentativo peraltro non sposta la gravità della condotta sanzionata, aggravata dalla funzione che l’assistente stava in quel momento svolgendo, e che (per inciso) non lo avrebbe neppure autorizzato ad abbandonare il suo ruolo per rivestire improvvisamente quello di massaggiatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello accoglie il reclamo quanto ai calciatori BACCI Manuel, BURGHER Federico e MARSI Lorenzo e annulla la squalifica loro irrogata. Rigetta il reclamo quanto alle posizioni di STEINER Lorenzo e PETTENER Gabriele, le cui squalifiche restano confermate. Dispone per il non addebito della tassa reclamo.
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