COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 24.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO dell’ ASD SOCIETA’ SPORTIVA SANGIORGINA (Campionato di Promozione – Gir. B) in merito alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al proprio calciatore PINES – SCAREL Marco (in C.U. n. 43 Del. di Udine dd. 06.11.2014)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 24.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO dell’ ASD SOCIETA’ SPORTIVA SANGIORGINA (Campionato di Promozione – Gir. B) in merito alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al proprio calciatore PINES – SCAREL Marco (in C.U. n. 43 Del. di Udine dd. 06.11.2014) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 dd 06.11.2014 il G.S.T. infliggeva la squalifica per cinque gare effettive al calciatore PINES – SCAREL Marco " ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS Per essere stato espulso al 40' del 2º tempo per grave fallo di gioco in quanto interveniva con vigoria sproporzionata su un avversario; perché, all'atto dell'espulsione, appoggiava la mano sulla spalla dell'arbitro e lo spingeva in modo tale da farlo indietreggiare di due passi, senza causargli alcun dolore né conseguenza; perché, in tale circostanza, rivolgeva al direttore di gara espressione irriguardosa”. Con tempestivo reclamo l’ASD SOCIETA’ SPORTIVA SANGIORGINA lamentava la eccessiva asprezza del provvedimento e ne chiedeva la riduzione. A sostegno delle proprie richieste, la reclamante esponeva: - che il fallo commesso dal proprio calciatore, pur meritevole di essere sanzionato con l’espulsione, non aveva causato alcuna conseguenza al calciatore avversario; - che, alla notifica dell’espulsione, il PINES – SCAREL non aveva contestato la decisione del direttore di gara, ma aveva immediatamente abbandonato il terreno di gioco, senza proferire alcuna espressione offensiva; - che, nel dirigersi verso gli spogliatoi, aveva appoggiato una mano sulla spalla dell’arbitro nel tentativo di farsi spazio in quanto “si era formato un capannello di persone attorno a lui ed al sig. arbitro.” La reclamante concludeva chiedendo la riduzione del numero di gare di squalifica inflitte al proprio calciatore. Il reclamo è infondato, alla luce dei seguenti motivi. La condotta addebitata al PINES - SCAREL non può essere contestata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti (per altro formulata senza validi riscontri oggettivi) posto che, ai sensi dell’art. 35 CGS, “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ed invero il referto di gara è estremante chiaro nell'evidenziare come il PINES - SCAREL, alla notifica dell'espulsione, abbia inferto una spinta al direttore di gara, rivolgendogli nel contempo una espressione dall’inequivocabile portata quanto almeno gravemente irriguardosa, se non proprio ingiuriosa. Quanto alla sanzione, la stessa è equa e meritevole di conferma, nonostante l’inquadramento giuridico dato dal GST, che ha ricondotto la fattispecie alla all’art. 19, punto 1, lett. e) CGS, norma di carattere generale, vada rivisto alla luce delle disposizioni, più specifiche, dettate dall’art. 19, punto 4, CGS. Nel concreto infatti il PINES – SCAREL si è reso colpevole di due distinte condotte disciplinarmente rilevanti, segnatamente: - una condotta spropositatamente violenta in azione di gioco, nei confronti del calciatore avversario, rientrante nel campo di applicazione dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S., che prevede come sanzione “minima” la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”. Il fatto che non ci sia stato un evento lesivo significativo, permette di mantenere la sanzione ai minimi edittali. - una duplice condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara (la spinta e un “vaffa+”), che la CSA reputa di valutare unitariamente, essendo stata posta in essere in un unico contesto e senza soluzione di continuità. Tale condotta integra la fattispecie delineata dall’art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., che prevede come sanzione “minima” la squalifica per due giornate “in caso di condotta (... ) ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. L'applicazione delle citate disposizioni nella loro misura veramente “minima”, ha imposto al GST di sommare “almeno” cinque giornate di squalifica, sanzione che appare giusta in relazione ai fatti ascritti all'incolpato. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal GST e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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