COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 12.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Raffaello MUSER, Luca MAGISTRI e dell’ A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 12.12.2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Raffaello MUSER, Luca MAGISTRI e dell’ A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA.
Con raccomandata dd. 16.07.2014 (proc. 325/2 pf 14 15/MF/vdb) ritualmente inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il sig. Raffaello MUSER (calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1 del C.G.S., perchè “0travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, commentando il post sul profilo facebook del sig. Bruno Tavosanis (giornalista de Il Gazzettino – ndr), venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della sez. di Tolmezzo, sig. ....... ”; l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, in relazione all’art. 5, comma 2 del C.G.S. quale conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato. Con altra raccomandata dd 16.07.2014 (proc. 324/3 pf 14 15 /MS/vdb) inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S. il sig. Luca MAGISTRI (calciatore tesserato per la società A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1 del C.G.S., perchè “Itravalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, commentando il post sul profilo facebook del sig. Bruno Tavosanis (giornalista de Il Gazzettino – ndr), venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della sez. Di Tolmezzo, sig. I e veniva altresì messa in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo da ledere il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso”; l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, in relazione all’art. 5, comma 2 del C.G.S. quale conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 27.11.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Raffaello MUSER, il sig. Mauro CACITTI, Presidente dell’ASD REAL IMPONZO CADUNEA. Nessuno compariva invece per il sig. Luca MAGISTRI.- Le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Si dà atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti e che in via preliminare, sussistendo evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il TFT FVG disponeva la riunione del deferimento promosso nei confronti del sig. Luca MAGISTRI e dell’ASD REAL IMPONZO CADUNEA a quello promosso nei confronti di Raffaello MUSER e della medesima società sportiva. Le conclusioni. Il sig. Raffaello MUSER giustificando il proprio comportamento come uno sfogo di cui si scusava e sottolineando che in molti anni di militanza sportiva non aveva mai subito provvedimenti disciplinari, chiedeva di poter definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 CGS. Analoga richiesta, sia con riferimento alla posizione del MUSER che di quella riguardante il MAGISTRI, veniva avanzata dal Presidente del sodalizio deferito il quale, segnalando di aver proibito ai propri tesserati, dopo quanto accaduto, ogni commento su facebook, osservava trattarsi comunque di commenti non controllabili, effettuati all’insaputa della società ed in contrasto con le disposizioni dalla stessa in precedenza date. Acquisito il consenso da parte del Sostituto Procuratore Federale le parti presenti concordavano le sanzioni nei seguenti termini: - quanto a Raffaello MUSER mesi 2 di squalifica (mesi 3 ridotti di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) - quanto all’ASD REAL IMPONZO CADUNEA € 1.320 di ammenda (€ 2.000 complessivi di ammenda riferita alla posizione di entrambi i tesserati MUSER e MAGISTRI, ridotta di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) Il Sostituto Procuratore Federale formulava inoltre richiesta di squalifica per mesi 3 nei confronti del sig. Luca MAGISTRI. La motivazione: Entrambi i deferimenti traggono origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di altrettante segnalazioni riguardanti le dichiarazioni dei due odierni deferiti pubblicate sul profilo facebook del sig. Bruno Tavosanis (giornalista del Gazzettino) a commento di quanto dallo stesso postato circa la “brutta botta” subita dal Real a causa della squalifica di tre suoi giocatori per insulti all’arbitro nel corso della partita di Campionato Carnico disputata contro l’Arta. Tanto premesso osserva il TFT FVG che a livello sportivo le dichiarazioni lesive ricorrono tutte le volte in cui i soggetti dell’ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi dannosi per la reputazione di persone, società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA (art. 5/1 CGS). Quanto alla valenza offensiva deIle espressioni di cui trattasi, non vi è dubbio che il contenuto ed il tenore delle stesse (anche per la volgarità della terminologia usata che volutamente si è omesso di riportare per intero) travalicando ogni lecita critica consentita dall’art. 21 della Costituzione, sono significativi di un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale (dichiarazioni del MAGISTRI) e del direttore di gara della partita evocata dal sig. Tavosanis (dichiarazioni del MUSER). Inevitabile conseguenza di tutto ciò è l’offuscamento dell’immagine istituzionale dal momento che con tali esternazioni sono state poste in discussione la serietà, lealtà e competenza di chi, ciascuno secondo il suo proprio ruolo, è chiamato ad operare per consentire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni calcistiche. Quanto alla pubblicità delle dichiarazioni in esame vale la pena ancora una volta ricordare che a norma dell’art 5 comma 4° del CGS “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o la modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Come già rilevato in altre occasioni, si rammenta che l’ormai prevalente giurisprudenza qualifica come pubblica la comunicazione via facebook (salvo che il profilo non sia strettamente privato e richieda conferma del suo titolare per potervi accedere) equiparandola alla divulgazione a mezzo stampa. Ne consegue che l’uso di espressioni aventi valenza denigratoria e lesiva della reputazione altrui veicolate tramite detto mezzo può dar luogo anche al reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c. 1 e 3 c.p.. In tali casi infatti l’esternazione tramite facebook implica “una comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra il relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione”. Tanto premesso, pur potendosi ritenere pacificamente comprovati i fatti contestati nell’atto di incolpazione e corretta la loro qualificazione giuridica, il TFT FVG reputa tuttavia di non poter accogliere le richieste formulate dalle parti ai sensi dell’art 23 CGS non giudicando congrue le sanzioni dalle stesse indicate nè con riferimento alla squalifica del MUSER nè per quanto riguarda l’entità dell’ammenda alla società con la quale egli era tesserato. Quanto al primo aspetto (squalifica) si osserva infatti che la determinazione a tempo (2 mesi) concordata dalle parti finirebbe per non avere alcun effetto sul piano pratico dal momento che come è risaputo il Campionato Carnico inizia consuetudinariamente nel mese di maggio e si disputa in un periodo sfalsato rispetto a quello in cui si svolge l’attività ufficiale (con il che laddove si aderisse a quanto dalle stesse indicato, la sanzione, la cui espiazione inizierebbe a decorrere dalla comunicazione ai deferiti del provvedimento disciplinare, finirebbe per essere scontata in un periodo durante il quale l’attività del carnico notoriamente è ferma e si rivelerebbe pertanto del tutto inutile per la perdita di ogni suo carattere afflittivo). Per contro l’entità dell’ammenda appare all’evidenza eccessivamente penalizzante e gravosa per la società deferita laddove si consideri da un lato che i fatti contestati riguardano il Campionato Carnico e quindi una realtà competitiva del tutto particolare il cui svolgimento avviene in un periodo di tempo limitato ed in un territorio circoscritto; dall’altro che la sua responsabilità riveste natura oggettiva, in quanto le dichiarazioni sono state rese da soggetti che non rivestono funzioni dirigenziali con rappresentanza del sodalizio deferito. Sulla scorta delle su esposte considerazioni ritiene il TFT FVG che sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati siano quelle di quattro giornate di squalifica (da scontare nel Campionato Carnico) per quanto riguarda il sig. Raffaello MUSER e quella dell’ammenda complessiva di € 500- all’ASD REAL IMPONZO CADUNEA (per le violazioni ad essa ascritte con riferimento ad entrambi i tesserati). Discorso analogo a quello fatto per il MUSER vale anche nei confronti del deferito Luca MAGISTRI nei cui confronti il provvedimento disciplinare si ritiene debba essere irrogato nella misura di sei giornate di squalifica tenuto conto della maggior gravità delle espressioni denigratorie da lui manifestate con riguardo all’intera classe arbitrale e delle mancate scuse. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Raffaello MUSER (calciatore tesserato per l’ASD REAL IMPONZO CADUNEA) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per 4 (quattro giornate di gara) da scontare nel Campionato Carnico; - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Luca MAGISTRI (calciatore tesserato per l’ASD REAL IMPONZO CADUNEA) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per 6 (sei giornate di gara) da scontare nel Campionato Carnico; - Ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ASD REAL IMPONZO CADUNEA per i fatti ascritti ad entrambi i suoi tesserati (Raffello MUSER e Luca MAGISTRI) commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 500,00- (cinquecento) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 12.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Raffaello MUSER, Luca MAGISTRI e dell’ A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA."