COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 12.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Cristian COMELLI e dell’A.S.D. ILLEGIANA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 12.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Cristian COMELLI e dell’A.S.D. ILLEGIANA. Con raccomandata dd. 16.07.2014 (proc. 323/1 pf 14 15/MF/vdb) ritualmente inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il sig. Crisitan COMELLI (calciatore tesserato per la società A.S.D. ILLEGIANA) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1 del C.G.S., perchè “0travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, commentando il post sul profilo facebook del sig. Bruno Tavosanis (giornalista de Il Gazzettino – ndr), venivano espressi giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della sez. di Tolmezzo, sig. ........, nonchè frasi dal contenuto minaccioso nei confronti dello stesso arbitro”; l’A.S.D. ILLEGIANA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, in relazione all’art. 5, comma 2 del C.G.S. quale conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 27.11.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Cristian COMELLI ed il sig. Flavio Scarsini, Presidente dell’ASD ILLEGIANA. Si dà atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti. Le conclusioni. Il sig. Cristian COMELLI giustificando il proprio comportamento come uno sfogo, contrario al suo carattere, di cui si dispiaceva e sottolineando il suo impegno in ambito sociale nonchè la mancanza di ogni intenzionalità aggressiva, chiedeva di poter definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 CGS. Analoga richiesta veniva avanzata dal Presidente del sodalizio deferito il quale riferiva di non aver potuto direttamente intervenire nella vicenda per impedire la divulgazione di quanto espresso dal tesserato, peraltro prontamente richiamato a mantenere un comportamento rispettoso delle regole, e di essersi altrettato prontamente scusato, dopo l’accaduto, con il referente degli arbitri. Acquisito il consenso da parte del Sostituto Procuratore Federale le parti presenti concordavano le sanzioni nei seguenti termini: - quanto a Cristian COMELLI mesi 2 di squalifica (mesi 3 ridotti di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) - quanto all’ASD ILLEGIANA € 660 di ammenda (€ 1.000 ridotti di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) La motivazione: Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di una segnalazione riguardante le dichiarazioni dell’odierno deferito pubblicate sul profilo facebook del sig. Bruno Tavosanis (giornalista del Gazzettino) a commento di quanto dallo stesso postato circa la “brutta botta” subita dal Real a causa della squalifica di tre suoi giocatori per insulti all’arbitro nel corso della partita di Campionato Carnico disputata contro l’Arta. Tanto premesso osserva il TFT FVG che a livello sportivo le dichiarazioni lesive ricorrono tutte le volte in cui i soggetti dell’ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi dannosi per la reputazione di persone, società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA (art. 5/1 CGS). Quanto alla valenza offensiva deIle espressioni di cui trattasi, non vi è dubbio che il contenuto ed il tenore delle stesse travalicando ogni lecita critica consentita dall’art. 21 della Costituzione, sono significativi di un’assoluta mancanza di rispetto oltrechè intimidatorie nei confronti del direttore di gara della partita evocata dal sig. Tavosanis. Inevitabile conseguenza di tutto ciò è l’offuscamento dell’immagine istituzionale dal momento che con tali esternazioni sono state poste in discussione la serietà, lealtà e competenza di chi, ciascuno secondo il suo proprio ruolo, è chiamato ad operare per consentire il regolare e corretto svolgimento delle competizioni calcistiche. Quanto alla pubblicità delle dichiarazioni in esame vale la pena ancora una volta ricordare che a norma dell’art 5 comma 4° del CGS “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o la modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Come già rilevato in altre occasioni, si rammenta che l’ormai prevalente giurisprudenza qualifica come pubblica la comunicazione via facebook (salvo che il profilo non sia strettamente privato e richieda conferma del suo titolare per potervi accedere) equiparandola alla divulgazione a mezzo stampa. Ne consegue che l’uso di espressioni aventi valenza denigratoria e lesiva della reputazione altrui veicolate tramite detto mezzo può dar luogo anche al reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c. 1 e 3 c.p.. In tali casi infatti l’esternazione tramite facebook implica “una comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra il relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione”. Tanto premesso, pur potendosi ritenere pacificamente comprovati i fatti contestati nell’atto di incolpazione e corretta la loro qualificazione giuridica, il TFT FVG reputa tuttavia di non poter accogliere le richieste formulate dalle parti ai sensi dell’art 23 CGS non giudicando congrue le sanzioni dalle stesse indicate nè con riferimento alla squalifica del COMELLI nè per quanto riguarda l’entità dell’ammenda alla società con la quale egli era tesserato. Quanto al primo aspetto (squalifica) si osserva infatti che la determinazione a tempo (2 mesi) concordata dalle parti finirebbe per non avere alcun effetto sul piano pratico dal momento che come è risaputo il Campionato Carnico inizia consuetudinariamente nel mese di maggio e si disputa in un periodo sfalsato rispetto a quello in cui si svolge l’attività ufficiale (con il che laddove si aderisse a quanto dalle stesse indicato, la sanzione, la cui espiazione inizierebbe a decorrere dalla comunicazione ai deferiti del provvedimento disciplinare, finirebbe per essere scontata in un periodo durante il quale l’attività del Carnico notoriamente è ferma e si rivelerebbe pertanto del tutto inutile per la perdita di ogni suo carattere afflittivo). Per contro l’entità dell’ammenda appare all’evidenza eccessivamente penalizzante e gravosa per la società deferita laddove si consideri da un lato che i fatti contestati riguardano il Campionato Carnico e quindi una realtà competitiva del tutto particolare il cui svolgimento avviene in un periodo di tempo limitato ed in un territorio circoscritto; dall’altro che la responsabilità addebitata alla Società ha natura solo oggettiva, in quanto le dichiarazioni sono state rese da soggetto che non riveste funzioni dirigenziali con rappresentanza del sodalizio deferito. Sulla scorta delle su esposte considerazioni ritiene il TFT FVG che sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati siano quelle di quattro giornate di squalifica (da scontare nel Campionato Carnico) per quanto riguarda il sig. Cristian COMELLI e quella dell’ammenda di € 300- all’ASD ILLEGIANA REAL IMPONZO CADUNEA. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Cristian COMELLI (calciatore tesserato per l’ASD ILLEGIANA) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per 4 (quattro giornate di gara) da scontare nel Campionato Carnico; - Ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ASD ILLEGIANA per i fatti ascritti al suo tesserato commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 300,00- (trecento) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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