COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO dell’ ASD OL3 (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica per quattro gare effettive inflitta al proprio calciatore FERRAMOSCA Alberto (in C.U. n. 57 dd. 04.12.2014).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014
Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale
RECLAMO dell’ ASD OL3 (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica per quattro gare effettive inflitta al proprio calciatore FERRAMOSCA Alberto (in C.U. n. 57 dd. 04.12.2014).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 57 dd 04.12.2014 il G.S.T. infliggeva la squalifica per quattro gare effettive al calciatore FERRAMOSCA Alberto "ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS per essere stato espulso al 22' del 2º tempo perché, dopo che l’arbitro aveva deciso di far ripetere un calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria, si dirigeva in modo minaccioso verso l’arbitro medesimo protestando veementemente nei confronti di quest’ultimo ed urlando; perché avvicinatosi al direttore di gara, dopo aver percorso di scatto 10-15 metri, persisteva nelle proteste e giungeva con la propria faccia a non più di dieci centimetri dal volto dell’arbitro stesso, continuando ad urlare; perché a questo punto, con atteggiamento intimidatorio, spingeva l’arbitro urtandolo frontalmente con il proprio petto; nessuna conseguenza derivava al direttore di gara da tale spinta, che lo faceva indietreggiare di uno/due passi; perché al termine dell’incontro, aspettava il direttore di gara all’esterno dell’ingresso degli spogliatoi, gli si avvicinava in modo minaccioso e, dopo essersi fermato di fronte, gli chiedeva il motivo per il quale lo aveva espulso; in tale ultima circostanza veniva trattenuto dal dirigente della sua squadra”. Con tempestivo reclamo l’ASD OL3 richiedeva una riduzione della squalifica inflitta al calciatore FERRAMOSCA Alberto, ritenendo che quanto avvenuto all’ingresso degli spogliatoi alla fine della gara fosse stato male interpretato dal direttore di gara e comunque riportato in maniera esasperata. A sostegno delle proprie richieste la reclamante esponeva che, in difformità all’ultima parte della motivazione pubblicata sul C.U. “Il FERRAMOSCA ha sì chiesto spiegazioni al Direttore di gara, ma lo ha fatto civilmente ed in maniera serena e pacata” specificando altresì come il calciatore non fosse stato trattenuto dal dirigente Gianni Tracogna e che tale dirigente non si era frapposto tra calciatore e direttore di gara, ma si era trovato casualmente tra di loro, non rendendosi necessario alcun intervento tendente a sedare il dibattito che in quel frangente era rimasto composto ed equilibrato. A conferma di ciò allegava una dichiarazione sottoscritta dal proprio dirigente Tracogna, il quale confermava le circostanze sopraindicate. Il reclamo è infondato, alla luce dei seguenti motivi. La condotta addebitata al FERRAMOSCA non può essere contestata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti posto che, ai sensi dell’art. 35 CGS, “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e da ciò la dichiarazione firmata dall’accompagnatore Tracogna non può essere presa in considerazione nel presente giudizio. Ed invero il referto di gara risulta estremante chiaro nell'evidenziare come il FERRAMOSCA abbia inferto una spinta con il petto al direttore di gara dopo avergli urlato veementi proteste, dapprima a distanza di diversi metri e poi correndogli incontro fino a giungere ad un “faccia a faccia a non più di dieci centimetri” rimediando da ciò l’espulsione. Risulta poi non contestato neppure che il FERRAMOSCA abbia atteso il direttore di gara all’ingresso dello spogliatoio al termine della gara per chiedergli spiegazioni sull’espulsione. Entrando nel merito va sottolineato come il GST abbia ricondotto al disposto di cui all’art. 19, punto 1, lett. e) il comportamento tenuto dal calciatore. Si tratta di una norma di carattere generale, che prevede nelle ipotesi di particolare gravità la sanzione minima della squalifica non inferiore a quattro giornate. Il GST ha perciò ritenuto di valutare il comportamento del FERRAMOSCA nel suo complesso sommando: - la platealità della condotta del calciatore; - le veementi proteste del calciatore iniziate a distanza di diversi metri dall’arbitro e continuate correndogli incontro sino all’impatto; - la spinta al petto ricevuta dall’arbitro (circostanza che, se fosse stata considerata quale atto di violenza, avrebbe comportato di per sé sola la ben più grave squalifica “almeno” di 8 giornate); - il fatto che il calciatore abbia atteso al termine della gara il direttore di gara innanzi alla porta degli spogliatoi “pretendendo” dallo stesso una spiegazione non dovuta. Anche volendo non considerare tale ultimo atteggiamento come minaccioso, certamente il comportamento complessivo del FERRAMOSCA va considerato come condotta di particolare gravità, cui va applicata la sanzione della squalifica “minima” di quattro gare, così come prevista dall’art. 19 punto 1 lettera e). P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal GST e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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