COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) VUATTOLO Alberto; b) ZOPPE’ Claudio; c) ASD FULGOR

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) VUATTOLO Alberto; b) ZOPPE’ Claudio; c) ASD FULGOR Il deferimento. Con Racc. dd 25.07.2014, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - VUATTOLO Alberto e ZOPPE’ Claudio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere impedito l’espletamento dell’incarico di Osservatore arbitrale al sig. Mirra Gabriele, con atteggiamenti di palese ostilità nei confronti della classe arbitrale pubblicamente manifestata con le espressioni verbali S evidentemente lesive del prestigio, dell’onore e della dignità dell’osservatore arbitrale, sig. Mirra, nonché del prestigio e della reputazione dell’intera categoria arbitrale, e per avere altresì costretto lo stesso Mirra, per un prolungato lasso di tempo, a permanere con la propria autovettura nell’area di parcheggio, fino all’arrivo dei militari dell’Arma dei Carabinieri da lui chiamati; - la società ASD FULGOR a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in conseguenza delle condotte violative ascritte ai propri Dirigenti, VUATTOLO Alberto e ZOPPE’ Claudio. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del G.S.T. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C. / L.N.D. (decisione pubblicata in C.U. n. 95 del 06.03.2014), che preso atto della relazione pervenutagli dall’Osservatore Arbitrale riguardante i fatti accaduti dopo la fine della gara FULGOR – Lavarian Mortean, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Gir. “B”, disputatasi il 02.03.2014 in loc. Godia, aveva ritenuto di inoltrare tutti gli atti relativi alla gara stessa alla Procura Federale, per il compimento di un’indagine finalizzata ad individuare i responsabili che avevano impedito all’Osservatore di svolgere la funzione prevista dall’incarico assegnatogli dal competente C.R.A., tenendo nei suoi confronti atteggiamento offensivo.La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 27.11.2014. Il dibattimento. All'udienza del 27.11.2014, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresì comparsi il sig. VUATTOLO Alberto, ed il sig. ZOPPE’ Claudio, entrambi Dirigenti della ASD FULGOR, anche se privi di delega per poterla formalmente rappresentare. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha richiesto la applicazione della sanzione di euro 600 di ammenda a carico della ASD FULGOR, aderendo alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. in relazione alle personali posizioni dei sigg.ri VUATTOLO Alberto e ZOPPE’ Claudio, nei termini di mesi 4 di inibizione ciascuno (sanzione base mesi 6). La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione possono ritenersi comprovati, sia pure per quanto di ragione e con le considerazioni che seguono. Il G.S.T. aveva ritenuto di inoltrare la relazione dell’Osservatore Arbitrale, unitamente ai documenti della gara, alla Procura Federale, affinché quest’ultima compisse i necessari accertamenti finalizzati alla individuazione di due dirigenti del FULGOR, che secondo quanto evidenziato nella anzidetta relazione, avevano “impedito al predetto Osservatore di poter svolgere, dopo la fine dell’incontro, ogni funzione prevista dall’incarico assegnatogli dal competente C.R.A., tenendo nei suoi confronti un atteggiamento offensivo; nella circostanza era stato richiesto l’intervento dei Carabinieri”. La Procura Federale aveva sentito l’Osservatore Arbitrale, sig. Mirra Gabriele, il quale aveva integralmente confermato quanto da lui esposto nella relazione, e che si può succintamente riassumere come segue: - era arrivato presso l’impianto sportivo alle ore 14.25, posteggiando la vettura nel parcheggio interno, dichiarandolo provvisto di cancello aperto, non presidiato, privo di qualsiasi divieto di accesso o qualsiasi altro segnale di limitazione - aveva avuto la possibilità, durante l’intervallo, di recuperare l’ombrello dalla autovettura, trovando un varco aperto - a fine gara aveva dovuto attendere all’esterno trovando il cancello chiuso e dovendo restare in attesa tra il pubblico locale e protestante verso l’arbitro - una volta entrato e richiesto ad un dirigente della ASD FULGOR di lasciare il cancello chiuso dietro di sé si era visto rivolgere insulti e bestemmie, pur essendosi regolarmente identificato con tesserino, non riuscendo ad entrare nello spogliatoio dell’arbitro - cercando poi di riprendere l’autovettura parcheggiata, aveva trovato chiuso il cancello a chiave, non potendola recuperare per l’opposizione e l’ostilità dei dirigenti della ASD FULGOR se non dopo l’intervento di pattuglia dei Carabinieri, da lui chiamata dopo essersi consultato con il Presidente del C.R.A. - il recupero dell’auto solo alle ore 17.45 gli impediva di svolgere ogni funzione prevista dall’incarico di Osservatore Arbitrale. Sempre in occasione della audizione avanti la Procura Federale, il sig. Mirra riconosceva tra 13 fotografie di dirigenti dell’ASD FULGOR che gli venivano in quella occasione rammostrate, gli odierni deferiti, nonché un’altra persona, da lui indicata come “uno dei tifosi coinvolti nelle proteste”, quest’ultimo tuttavia non deferito avanti questo Tribunale (sig. Gaddi Kevin). Sentito in indagini il sig. Gaddi, quest’ultimo adduceva l’origine dello screzio al perentorio invito del sig. Mirra ai dirigenti dell’ASD FULGOR di “tenere chiuso il cancello” del parcheggio interno, dove anche l’Osservatore – pur non potendolo fare – aveva lasciato la vettura prima dell’inizio della gara. Il sig. VUATTOLO ed il sig. ZOPPE’, parimenti, in indagini confermavano quanto sopra, ammettendo lo screzio e dichiarando che lo stesso si era originato dall’atteggiamento del sig. Mirra, che si era sì qualificato, ma senza consentire la disamina della sua tessera federale, avendo poi ‘ordinato’ ai dirigenti dell’ASD FULGOR di “chiudere tutte le porte”. Risentitisi per il tono e le modalità usate, i dirigenti dell’ASD FULGOR avevano poi effettivamente deciso di consentire l’uscita dal parcheggio all’Osservatore solo “dopo che sono usciti tutti i giocatori, perché questo è un parcheggio riservato ai calciatori e ai dirigenti” e materialmente consentendolo dopo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.Di tale vicenda, peraltro, così come delle intemperanze dei tifosi affermate dall’Osservatore, non vi è cenno alcuno nel referto arbitrale, nel quale il comportamento di pubblico e dirigenti viene definito “normale”. Sentito in indagini, l’arbitro ha riferito che, dopo la conclusione della gara, l’Osservatore che pure era entrato nel suo spogliatoio e gli si era qualificato, subito dopo ne era uscito “perché in quel momento lo stavano cacciando dalla struttura”; successivamente gli era stato effettivamente impedito il recupero dell’auto, che riusciva solo dopo l’intervento dei Carabinieri. In sede di audizione, i deferiti hanno ribadito quanto dichiarato in indagini, ammettendo di avere usato l’espressione “non fare lo sborone”, ma evidenziando di essersi meravigliati del deferimento, in quanto a loro dire tutto si sarebbe potuto accomodare con un chiarimento, pronti comunque a scusarsi ove necessario. Dalla ricostruzione dei fatti, sostanzialmente univoca, emerge senza alcun dubbio che vi è stato uno screzio tra l’Osservatore Arbitrale ed i dirigenti dell’ASD FULGOR, originatosi dal posteggio dell’autovettura in area nella quale l’Osservatore non avrebbe dovuto lasciare il veicolo (il dovere di assistenza, di cui all’art. 65 N.O.I.F. si riferisce infatti all’arbitro, ed altresì l’obbligo di custodia del veicolo concerne il solo mezzo di quest’ultimo, cfr al riguardo ad es. la Circolare n. 12 del 12.11.2004 della L.N.D.), e proseguito attraverso un reciproco scambio di inopportune rigidità tra i due dirigenti e l’Osservatore. Conseguentemente, va ritenuta la responsabilità dei deferiti per l’episodio della ritardata apertura del cancello di uscita (e quanto meno per la violazione del dovere di cortesia, di cui in generale all’art. 62, comma 1 N.O.I.F.), mentre in relazione agli insulti – al di là di quanto ammesso dai deferiti – non si è avuto ulteriore riscontro. Anzi, in carenza di qualsivoglia riscontro nel referto arbitrale, dotato quest’ultimo (contrariamente alla relazione dell’Osservatore arbitrale) della efficacia probatoria di cui all’art. 35, comma 1.1. C.G.S. in ordine al comportamento dei tesserati, la valenza della stessa refertazione dell’Osservatore sbiadisce. D’altronde, l’antipatico siparietto comunque accertato depone per la congruità della richiesta di applicazione della sanzione della inibizione concordata in accordo ex art. 23 CGS tra le parti deferite sig. Claudio ZOPPE’ e sig. Alberto VUATTOLO e la Procura federale; ritenuto in proposito che il suddetto accordo deve essere trasmesso a cura della Procura federale alla Procura generale dello sport del CONI per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS, l’udienza viene differita onde permettere la successiva ripresentazione del patteggiamento a questo Organo giudicante. Data la accertata modalità dei fatti, l’ammenda a carico della ASD FULGOR, per responsabilità oggettiva, può equamente essere determinata in euro 300,00, per le medesime ragioni. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) quanto alla Società ASD FULGOR, dispone l’irrogazione, a titolo di responsabilità oggettiva, della ammenda di euro 300 (trecento). 2) Quanto ai tesserati sig. Claudio ZOPPE’ e sig. Alberto VUATTOLO, dato l’intervenuto accordo con la Procura federale in merito all’applicazione di sanzione; ritenuto che il suddetto accordo deve essere trasmesso a cura della Procura federale alla Procura generale dello sport del CONI per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS e successivamente ripresentato a questo Organo giudicante; differisce il procedimento, in attesa degli adempimenti sopra indicati alla riunione del 26 febbraio 2015 ore 18.00. Ai sensi dell'art. 35, comma 4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38, comma 8 C.G.S.
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