COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico della Sig.ra Debora LUGNAN e dell’ A.S.D. SOCCER ACADEMIA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 23.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico della Sig.ra Debora LUGNAN e dell’ A.S.D. SOCCER ACADEMIA. Con raccomandata dd. 16.06.2014 (proc. 7520/862 pf 13 14/SS/vdb) ritualmente inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.:la Sig.ra LUGNAN Debora, Presidente dell’ A.S.D. SOCCER ACADEMIA per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver “indebitamente utilizzato, a fini informativi e pubblicitari dello stage denominato “Le competenze del giovane calciatore” organizzato per il 04/01/2014 in Manzano (UD), locandine di presentazione con impressi i loghi ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, della FIGC, del CONI, il tutto in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte degli stessi organismi, titolari dei diritti sui rispettivi marchi. Documentazione inizialmente inviata a centinaia di indirizzi e-mail di allenatori del comprensorio del Friuli Venezia Giulia, per poi volontariamente sospendere l’inoltro a seguito dell’intervento del coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc del F.V.G.”; A.S.D. SOCCER ACADEMIA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1, quale conseguenza della violazione ascritta al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 18.12.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, la Sig.ra LUGNAN Debora (assistita dalla Sig.ra Osgnach Elisabetta), per sé ed in rappresentanza della A.S.D. SOCCER ACADEMIA di cui è Presidente. Si dà atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti. Le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Le conclusioni. La Sig.ra LUGNAN Debora faceva presente che Lei e la società si erano prontamente e volontariamente attivati per rimuovere i loghi in oggetto da tutta la corrispondenza non appena evidenziato da terzi il comportamento illecito oggetto di deferimento. Sottolinea che era alla sua prima esperienza e che pertanto il tutto è stato fatto in assoluta buona fede. Chiedeva quindi il riconoscimento della buona fede e di conseguenza il proscioglimento da ogni addebito. Il Sostituto Procuratore Federale ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto alla Sig.ra LUGNAN Debora mesi 2 di inibizione; - quanto all’ A.S.D. SOCCER ACADEMIA euro trecento (€ 300,00) di ammenda. La motivazione. Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di una nota con la quale si inoltrava la locandina di presentazione dello stage denominato “Le competenze del giovane calciatore” con impressi i loghi ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, della FIGC, del CONI, il tutto in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte degli stessi organismi, titolari del copyright. Tanto premesso osserva il TFT FVG che non vi sono dubbi circa l’assenza delle autorizzazioni all’utilizzo dei loghi da parte dei titolari, come pacificamente ammesso dal Presidente della società e dalle risultanze documentali dell’istruttoria. La Presidente peraltro fa presente che la stessa volontariamente aveva provveduto ad attivarsi per rimuovere i loghi in oggetto da tutta la corrispondenza, rispedendo le e-mail con il solo logo della società. Il tutto non appena appreso dell’illegittimità dell’utilizzo dei loghi oggetto di deferimento.Pur potendosi ritenere pacificamente comprovati i fatti contestati nell’atto di incolpazione e corretta la loro qualificazione giuridica, il TFT FVG reputa tuttavia di apprezzare l’ammissione di responsabilità della deferita ex art. 24 CGS e la sua collaborazione fattiva per rimediare alla violazione compiuta. Sulla scorta delle su esposte considerazioni ritiene il TFT FVG che sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati siano quelle in dispositivo. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide: - ritenuta sussistere la responsabilità della Sig.ra LUGNAN Debora, relativamente ai fatti ascritti, commina alla stessa l’inibizione per quaranta (40) giorni; - ritenuta sussistere la responsabilità diretta dell’ A.S.D. SOCCER ACADEMIA per i fatti ascritti al suo Presidente commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall’avv. Severino Lodolo e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi), nonché dall’avv. Luca De Pauli e dall’avv. Andrea Canzian (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 18.12.2014 ha assunto la seguente ordinanza: DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di Marco KERPAN e ASD JUVENTINA S.ANDREA ORDINANZA. Visto il deferimento della Procura Federale 716/59pf1314/GR/mg disposto in data 06.08.2014 nei confronti di Marco KERPAN e ASD JUVENTINA S.ANDREA, il presidente del TF FVG convocava l’incolpato, la deferita società e la Procura Federale per l’udienza del 27.11.2014. Non sono state presentate memorie nei termini. Comparivano il sig. Marco KERPAN in proprio e quale presidente della ASD JUVENTINA S.ANDREA, assistito da un legale, e il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Il deferito ha fermamente negato l’addebito, rilevando in primis che l’evento era stato regolarmente autorizzato e che non vi sono state gare di finale nel torneo Pulcini, anzi che alle c.d. “fasi finali” erano addirittura presenti sugli spalti parecchie autorità federali territoriali. Lamentava che il deferimento fosse fondato in via esclusiva sulla notizia giornalistica non verificata. Ha prodotto avanti al TF la fotocopia di un atto proveniente dalla segreteria del C.R. FVG cui era allegato il provvedimento autorizzativo e il regolamento del torneo (quest’ultimi documenti già agli atti dello scarno fascicolo) ed alcune schede afferenti al torneo. Il Sostituto Procuratore Federale, ha chiesto la irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico del presidente Marco KERPAN inibizione per mesi uno; a carico della ASD JUVENTINA S.ANDREA ammenda di 300 euro. Il deferito, per sé e per la società, ha concluso per il proscioglimento dall’incolpazione. Il TF Territoriale FVG rileva che effettivamente l’unico atto su cui la Procura Federale ha costruito il deferimento consta di un articolo di giornale, non suffragato da alcun riscontro concreto diretto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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