COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Andrea ZANELLO, Presidente della società A.S.D. LUMIGNACCO, nonché la Società A.S.D. LUMIGNACCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Andrea ZANELLO, Presidente della società A.S.D. LUMIGNACCO, nonché la Società A.S.D. LUMIGNACCO. Con raccomandata dd. 11.09.2014 (proc. 1121/1159 pf 13 14/SS/vdb) ritualmente inviata agli interessati il Vice Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il Sig. ZANELLO Andrea, Presidente dell’ A.S.D. LUMIGNACCO, nonché la Società A.S.D. LUMIGNACCO per rispondere: - “il sig. Andrea ZANELLO della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. (secondo il quale i tecnici per prestare la loro attività devono essere regolarmente tesserati per la società) per avere consentito al signor Carlo ZILLI di svolgere l’attività di allenatore il tutto come descritto al capo 1 r dal capo 2 della parte motiva; - “la società A.S.D. LUMIGNACCO della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Andrea ZANELLO”. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 18.12.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, nessuno per le parti (sig. ZANELLO e A.S.D. LUMIGNACCO). Si dà altresì atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti. Da ciò il Sostituto Procuratore Federale ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto alla Sig. ZANELLO Andrea mesi quattro (4) di inibizione; - quanto all’ A.S.D. LUMIGNACCO euro seicento (€ 600,00) di ammenda. La motivazione. Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale all’esito di una segnalazione pervenuta nel febbraio del 2014 al CR FVG del Presidente Regionale AIAC del FVG il quale aveva rilevato la posizione irregolare, in qualità di allenatore, del sig. Carlo Zilli svolta per conto dell’A.S.D. LUMIGNACCO in occasione di gare di Coppa Italia e del Campionato di Eccellenza. Tale segnalazione ha trovato piena conferma sia nei tabulati del settore Tecnico della FIGC, che nelle dichiarazioni del segretario della stessa società A.S.D. LUMIGNACCO, il quale - in corso di audizione innanzi alla Procura - ha esplicitamene ammesso come il nuovo tesseramento quale allenatore del sig. Carlo Zilli non fosse stato formalizzato nei tempi previsti “3 per negligenza e per non essere stati sollecitati dal diretto interessato”; nonché nelle dichiarazioni del sig. Zilli medesimo. Vista l’univocità sul punto della documentazione ufficiale in atti e delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale, considerata la mancanza di ogni nota difensiva delle parti deferite che non si sono neppure presentate innanzi a questo Tribunale Federale – seppur ritualmente convocate – si ritengono pacificamente comprovati i fatti contestati nell’atto di incolpazione e corretta la loro qualificazione giuridica, sia nei confronti del sig. ZANELLO, che della società A.S.D. LUMIGNACCO. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide: - ritenuta sussistere la responsabilità della Sig. ZANELLO Andrea, relativamente ai fatti ascritti, commina allo stesso l’inibizione per quattro (4) mesi; - ritenuta sussistere la responsabilità diretta dell’ A.S.D. LUMIGNACCO per i fatti ascritti al suo Presidente commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 600,00- (Seicento/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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