COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE e del suo PRESIDENTE sig. ZAMARIAN Luca.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE e del suo PRESIDENTE sig. ZAMARIAN Luca. Il deferimento. Con raccomandata dd. 11.06.2014, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale: - il sig. ZAMARIAN Luca, presidente dell'A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE, “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 201 per la Stagione Sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 22/05/2012, per avere pattuito, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE, con il sig. Minut Mario, allenatore dilettante di terza categoria, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula ed indicato nella parte motivata”; - la A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente ed al sig. Minut Mario. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 18.12.2014. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 18.12.2014, dinanzi al T.F.T. sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota; il deferito sig. Luca ZAMARIAN, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il sig. Luca ZAMARIAN chiedeva il proscioglimento da ogni incolpazione. Il Sostituto Procuratore Federale. ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al ZAMARIAN Luca: mesi 3 di inibizione; - quanto all’ A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE: euro settecento (€ 750,00) di ammenda. La motivazione. Il deferimento trae origine dalla nota, datata 28.04.2014, con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal sig. Mario Minut (iscritto nei ruoli del settore tecnico quale allenatore di terza categoria) e la società deferita, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2010/2011 e 2011/2012, segnalando nel contempo che le parti, nell'accordo economico in questione, avevano superato i massimali previsti dall'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale ha permesso di accertare, senza alcuna ombra di dubbio, che effettivamente la società deferita, per il tramite del suo Presidente, aveva stipulato con il sig. Minut un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle disposizioni federali all'epoca vigenti, correttamente individuate e richiamate nell'atto di incolpazione. Nello specifico, l'accordo prevedeva un premio annuo di € 4.000,00, a fronte di un massimale fissato in € 2.500,00. Nel frattempo, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nel corso della riunione del 12 dicembre 2014, ha disposto in primo grado, a carico dell’allenatore, la squalifica fino al 12 febbraio 2015 (in c.u. 128 del 17.12.2014). In ragione di un tanto, ed in considerazione della condotta processuale del sig. ZAMARIAN, che già in corso di indagini aveva ammesso la propria responsabilità, ritiene il T.F.T FVG che sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati siano quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. Il T.F.T – F.V.G, così decide: - ritenuta sussistere la responsabilità del sig. ZAMARIAN Luca, relativamente ai fatti ascritti, commina allo stesso l’inibizione per mesi due; - ritenuta sussistere la responsabilità diretta e oggettiva dell’ A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE per i fatti ascritti al suo Presidente ed al suo (all'epoca) allenatore sig. Minut, commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T.– F.V.G manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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