COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD FIAMMA LONGOBARDA (Campionato Serie C Calcio a 5) avverso la squalifica a tutto l’11.03.2015 del calciatore PIVETTA Denis (in c.u. n° 63 del 16.12.2014)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD FIAMMA LONGOBARDA (Campionato Serie C Calcio a 5) avverso la squalifica a tutto l’11.03.2015 del calciatore PIVETTA Denis (in c.u. n° 63 del 16.12.2014) Con tempestivo reclamo la ASD FIAMMA LONGOBARDA impugnava la pronuncia con cui il GST aveva squalificato il suo calciatore PIVETTA Denis “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS, Per essere stato espulso al 25' del 2º tempo per aver colpito volontariamente sulle gambe un calciatore avversario senza causargli conseguenze fisiche; perché, dopo l'esibizione del cartellino rosso da parte dell'arbitro, gli si avvicinava e, portategli le mani sul petto, gli inferiva una spinta, facendolo indietreggiare di tre passi; nessuna conseguenza derivava all'arbitro da tale spinta; perché, nella circostanza, insultava il direttore di gara e, da una distanza di circa 2-3 metri, sputava verso quest'ultimo, senza attingerlo; successivamente si allontanava dal terreno di gioco accompagnato dai propri compagni di squadra”. La reclamante chiedeva una diminuzione della pena deprecando la condotta del calciatore e affermando che lo sputo “era indirizzato al terreno dopo aver spinto il direttore di gara ed averlo perciò allontanato da sé”, con ciò escludendo che “il gesto dello sputo (potesse essere inteso) come un tentativo di offesa nei confronti del direttore di gara”. Il reclamo è (molto) parzialmente fondato. La squalifica è stata inferta ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), e non ha considerato alcuna ipotesi di violenza al direttore di gara. L’arbitro ha infatti descritto che l’intensità della spinta non è stata tale da procurargli dolore fisico e che lo sputo è stato indirizzato da circa due-tre metri “verso la mia direzione non colpendomi”, e che ha avuto “intento dispregiativo” e non intento di colpirlo. Richiamando il concetto di afflittività della sanzione, il GST ha comunque considerato anche la sospensione natalizia e la giornata di riposo che per la ricorrente cadrà nel turno del 15 gennaio 2015. Ben diverse conseguenze avrebbe comportato una spinta inferta con violenza o (peggio) uno sputo, atto intrinsecamente ripugnante che di per sé costituisce violenza se indirizzato a qualcuno, diretto a colpire il direttore di gara. In tal caso la sanzione avrebbe dovuto considerare una (o più) ipotesi di violenza (anche se solo tentata) nei confronti del direttore di gara comportando sanzione ben più grave.D’altro canto, la spinta all’arbitro, le offese, e lo sputo (in sé odioso, e -indoor- addirittura oggettivamente inconcepibile, posto che il "segno" rimane ben visibile... sul parquet) con intento dispregiativo costituiscono distinte e plurime condotte violative improntate a gravissima ed intollerabile denigrazione verso la persona e verso l’autorità arbitrale. Il fatto che il calciatore sia stato accompagnato dai propri compagni di squadra verso lo spogliatoio, poi, denota che gli animi belligeranti non erano ancora placati, il che indubbiamente aggrava il peso della sanzione. E non va dimenticata la misura sanzionatoria per il fallo di gioco che ha generato la espulsione. Reputa questa CSA di cumulare le tre distinte condotte rivolte all’arbitro in una unica grave condotta di inaccettabile, volgare e plateale contestazione, non placatasi nell’immediatezza dopo la sua consumazione, cui comunque deve aggiungersi, ovviamente, la squalifica per il fallo di gioco compiuto in gara, per aver volontariamente colpito con violenza l’avversario alle gambe. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) Accoglie per quanto di ragione il reclamo, e per l’effetto, contiene in dieci giornate di gara la squalifica del calciatore PIVETTA Denis; b) dispone non provvedere all’addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.
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