COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Lorenzo GIORGI e dell’ A.S.D. CAMPANELLE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Lorenzo GIORGI e dell’ A.S.D. CAMPANELLE. Con raccomandata dd. 4.11.2014 (proc. 2886/1176pf 1314/SS/fda) ritualmente inviata agli interessati il Procuratore Federale Aggiunto deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il sig. Lorenzo GIORGI (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. CAMPANELLE) per rispondere “della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del C.G.S. in riferimento al Comunicato n° 89 Lnd 13-14 pubblicato il 07.10.2013, punto 2, per avere svolto attività di tecnico a favore della socetà Asd Campanelle nel corso di 27 incontri ufficiali della Asd Campanelle avendo consentito ed accettato che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di gara alla voce allenatore, il tutto senza alcun titolo al riguardo, sia in ragione dell’abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” e, comunque, in assenza di deroga da parte degli Organi preposti al rilascio”; l’A.S.D. CAMPANELLE per rispondere a titolo di responsabilità diretta della “condotta ascrivibile al suo Presidente, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.”. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 18.12.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, ed il sig. Lorenzo GIORGI per sé ed in rappresentanza dell’ASD CAMPANELLE. Si dà atto che nei termini stabiliti dall’ordinamento sportivo il sig. GIORGI ha fatto pervenire una propria memoria difensiva. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenuto sussistere l’addebito contestato, ha formulato richiesta di inibizione di mesi tre per il sig. Lorenzo GIORGI ed € 300,00 di ammenda per l’A.S.D. CAMPANELLE. Il sig. Lorenzo GIORGI, riportandosi alle considerazioni svolte nella propria memoria difensiva ed adducendo di essere incorso in un errore commesso in buona fede, ha invece concluso per il suo proscioglimento. La motivazione: Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di una segnalazione dell’A.I.A.C. FVG con la quale si chiedeva l’avvio delle procedure dirette ad accertare le eventuali irregolarità commesse da Lorenzo GIORGI per aver svolto in diversi incontri, senza averne titolo, le funzioni di allenatore di fatto della prima squadra della società da lui presieduta, militante nel Campionato di II Cat. Pacifica la materialità dei fatti, neppur contestata dal sig. GIORGI, non può certo assurgere a circostanza escludente la sua responsabilità l’impedimento dell’allenatore titolare a sedere in panchina vuoi per ragioni di carattere disciplinare, vuoi per motivi personali e/o lavorativi. Invero il sig. GIORGI, non abilitato ad allenare la sua squadra, avrebbe potuto far ciò (in tal modo sopperendo ai temporanei impedimenti del proprio allenatore titolare) soltanto munendosi, previa richiesta da inoltrare agli organi competenti, dell’apposita deroga prevista per la stagione 2013/2014 dalle disposizioni contenute nel C.U. n° 89 del 7.10.2013 secondo cui “I tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1a Categoria, di 2a Categoria, di 3a Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione ai Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. Tuttavia, in via transitoria e fino al 30 Giugno 2014, per i Campionati di 2a Categoria e di 3a Categoria, tenuto conto di particolari casi, potrà essere concessa l’autorizzazione a Società di tesserare Allenatori non ancora in possesso della necessaria della necessaria qualifica, previo accordo tra il Comitato Regionale della L.N.D. e L’A.I.A.C. Analoga particolare valutazione potrà essere richiesta al competente Comitato Regionale, unitamente all’A.I.A.C., nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante””. Neppure è plausibile che il sig. GIORGI, nella sua qualità di Presidente di società sportiva, ignorasse i risaputi divieti che precludono ai tesserati a ciò non abilitati di svolgere l’attività di allenatore: circostanza questa ostativa al riconoscimento, a suo beneficio, dell’esimente dell’errore scusabile. Tanto premesso nel valutare la condotta del deferito non si può tuttavia trascurare la particolare situazione in cui egli si è trovato suo malgrado ad operare; circostanza questa che induce il T.F.T. a ritenere eccessivamente severa la richiesta sanzionatoria avanzata dal Sostituto Procuratore Federale. Sanzioni congrue ed eque rispetto ai fatti contestati ed alle circostanze che li connotano risultano essere pertanto quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. Il T.F.T.– FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Lorenzo GIORGI relativamente ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due); - Ritenuta sussistere la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 c.1° del C.G.S. dell’ ASD CAMPANELLE per i fatti ascritti al suo Presidente infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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