COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 4/tf – Deferimento a carico di Riccardo Fabri e Adriano Goso per violazione art. 1 comma 1 CGS e delle società Pol. Quiliano ASD e ULS Carcarese 1929 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 4/tf - Deferimento a carico di Riccardo Fabri e Adriano Goso per violazione art. 1 comma 1 CGS e delle società Pol. Quiliano ASD e ULS Carcarese 1929 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 CGS. Con provvedimento del 12.08.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale territoriale: 1. Riccardo Fabri, Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Quiliano per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 36 comma 1 delle NOIF per aver consentito al signor Patrizio Labbate di svolgere l’attività di tecnico, nella stagione sportiva 2013-2014, a favore della propria società senza essere regolarmente tesserato; 26/34 2. la società Polisportiva Quiliano per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente; 3. Adriano Goso, Presidente e legale rappresentante della Società ULS Carcarese 1929, per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 36 comma 1 delle NOIF per aver consentito al signor Patrizio Labbate di svolgere l’attività di tecnico, nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 a favore della propria società senza essere regolarmente tesserato; 4. la società ULS Carcarese 1929 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Sono presenti alla odierna riunione l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale e il signor Riccardo Fabri, in proprio e in rappresentanza della società Polisportiva Quiliano. All’inizio dell’odierna riunione il Signor Riccardo Fabri e la Società Polisportiva Quiliano, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Riccardo Fabri e la Società Pol. Quiliano Srl, hanno depositato domande di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS [pena base per il Sig. Riccardo Fabri, sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione temporanea per mesi due]; [ pena base per la Società Polisportiva Quiliano, sanzione dell’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 300,00 (euro trecento)]; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti delle parti richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue; per questi motivi Il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Riccardo Fabri, inibizione temporanea per mesi due; - ammenda di € 300,00 (euro trecento/00) a carico della Società Pol. Quiliano 1929. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento continua per la parte accusatoria a carico di Adriano Goso e dell’ULS Carcarese 1929. Assenti le parti, che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive, il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni: Adriano Goso: inibizione temporanea per mesi cinque; Società ULS Carcarese 1919: ammenda di € 600,00 (euro seicento/00). Rilevato dalla documentazione versata a corredo dell’atto di deferimento come la stessa offra ampio e puntuale riscontro probatorio in ordine alle violazioni disciplinari ascritte al deferito e alla Società dallo 26/35 stesso rappresentata, il Tribunale non può che emettere pronuncia di condanna con l’accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, ritenute eque e appropriate agli illeciti accertati. Delibera pertanto di infliggere al signor Adriano Goso la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi cinque e condanna la società ULS Carcarese 1929 al pagamento dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00). Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle parti deferite.
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