COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 6/cs – Ricorso ASD Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Andrea Borzonasca per quattro giornate. Gara Ortonovo – Don Bosco Spezia dell’11.10.2014 Campionato Allievi Provinciale. C.U. n. 16 del 16.10.2014 Delegazione Provinciale di Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 6/cs - Ricorso ASD Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Andrea Borzonasca per quattro giornate. Gara Ortonovo - Don Bosco Spezia dell’11.10.2014 Campionato Allievi Provinciale. C.U. n. 16 del 16.10.2014 Delegazione Provinciale di Spezia. La Corte Sportiva d’Appello: letto il ricorso dell’ASD Ortonovo Calcio nel quale si richiede la riduzione della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Andrea Borzonasca espulso per aver colpito con un violento schiaffo un avversario. A fine gara il calciatore protestava e offendeva l’arbitro; preso atto che la società ricorrente motiva il gravame proponendo una descrizione dei fatti non presente negli atti, talché non può costituire fonte di prova perché il giudizio sportivo s’incardina esclusivamente sulle risultanze ufficiali che godono di privilegio assoluto e prevalente sulle dichiarazioni di parte; presa visione del referto di gara in cui gli episodi sono descritti in maniera succinta, non riferendo il direttore di gara la dinamica del gesto violento (se sferrato a gioco fermo o in azione di gioco) e non riportando il tenore degli insulti rivoltigli a fine gara dal calciatore; atteso che tali omissioni non consentono, ai fini dell’irrogazione della sanzione, un’esatta valutazione degli episodi; per questi motivi in accoglimento dell’istanza dell’ASD Ortonovo Calcio delibera di ridurre la squalifica del calciatore Andrea Borzonasca da quattro a tre giornate effettive di gara. Accolto il ricorso, la tassa non versata e addebitata in conto, va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it