COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs – Ricorso della S.S. Argentina Arma avverso la sanzione della perdita della gara del Campionato Allievi Provinciale Dianese – Argentina del 12.10.2014. C.U. n. 13 del 16.10.2014 Delegazione Provinciale di Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs - Ricorso della S.S. Argentina Arma avverso la sanzione della perdita della gara del Campionato Allievi Provinciale Dianese - Argentina del 12.10.2014. C.U. n. 13 del 16.10.2014 Delegazione Provinciale di Imperia. L’arbitro della gara Allievi Provinciali Dianese – Argentina disputata a Diano Marina il 12.10.2014 sospendeva la gara al 37° del S.T. perché la S.S. Argentina era rimasta in campo con un numero inferiore di calciatori di quello consentito per continuarla. Dal che il Giudice Sportivo infliggeva al sodalizio la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0 - 3. La S.S. Argentina, con ricorso d’appello depositato nei termini, contesta il referto ritenendolo non veritiero perché in contrasto con le risultanze della contro distinta rilasciata a gara sospesa, ove è riportata l’espulsione di solo due giocatori. Chiede perciò la revoca della punizione sportiva e la conseguente ripetizione della partita. Osserva la Corte d’Appello che la decisione del primo giudice appare corretta perché assunta sulla base degli atti ufficiali che, stilati in forma chiara e univoca, prevalgono sulle eccezioni di parte. Occorre ricordare altresì che nel giudizio sportivo nessuna valenza è attribuita alla contro distinta, documento rilasciato a richiesta delle squadre, riportante l’indicazione dei provvedimenti disciplinari assunti nel corso dello svolgimento dell’incontro; come già altre volte enunciato dalla ex Commissione Disciplinare, tale documento svolge esclusivamente funzione di notizia ed è utile solo per far rilevare all’arbitro, al momento della consegna, eventuali errori, omissioni o scambi di nominativi. Per questi motivi la Corte d’Appello respinge il reclamo come dianzi proposto e dispone che la tassa versata sia incamerata per la parte dovuta e restituita per la parte eccedente.
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