COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf – Deferimento a carico di Alessandro Commerci, arbitro effettivo, per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell’art. 40 commi 1 e 3 lett. c. del Regolamento dell’AIA e Dario Santaiti, calciatore tesserato USD Don Bosco Vallecrosia Intemelia, per violazione art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 30 comma 4 dello Statuto della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf - Deferimento a carico di Alessandro Commerci, arbitro effettivo, per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell’art. 40 commi 1 e 3 lett. c. del Regolamento dell’AIA e Dario Santaiti, calciatore tesserato USD Don Bosco Vallecrosia Intemelia, per violazione art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 30 comma 4 dello Statuto della F.I.G.C. Deferimento della società per responsabilità oggettiva. Con atto recante la data del 18 luglio 2014 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale: Alessandro Commerci, Arbitro della Sezione AIA di Imperia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 4 commi 1 e 3 lett. c. Regolamento dell’AIA per aver pronunciato nei confronti del calciatore Dario Santaiti, tesserato US Don Bosco Vallecrosia, in occasione della gara da lui diretta del Campionato Juniores Don Bosco Vallecrosia – Intemelia Calcio, in due circostanze accertate, frasi razziste del tipo “sporco negro” e “negro di merda”; 28/34 Dario Santaiti, calciatore tesserato US Don Bosco Vallecrosia Intemelia, per violazione dell’art. 1 comma 1 e 3 CGS per non essersi presentato a tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato e, a’ sensi dell’art. 30 comma 4 dello Statuto della F.I.G.C., per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria con la querela a carico dell’arbitro Alessandro Commerci senza richiedere l’autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga al vincolo di giustizia; la Società US Don Bosco Vallecrosia Intemelia a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte a carico del proprio calciatore Dario Santaiti, a’ sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. La riunione ha avuto luogo in data odierna con la sola presenza del rappresentante della Procura Federale che, prima dell’inizio della discussione, ha chiesto il rinvio della seduta avendo rilevato che tra la documentazione allegata all’atto di deferimento mancava la copia della querela presentata dal calciatore Dario Santaiti nei confronti dell’arbitro Alessandro Commerci. Nel merito il Tribunale decide di procedere per quanto attiene all’arbitro Alessandro Commerci e di disporre il rinvio alla data del 9 dicembre 2014 del deferimento a carico del calciatore Santaiti e della società US Vallecrosia Intemelia. Il Procuratore Federale ha quindi sostenuto il principio di colpevolezza dell’arbitro Alessandro Commerci concludendo con la richiesta della sanzione dell’inibizione temporanea per mesi dieci. Esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento, contenente l’esito delle indagini svolte dall’organo inquirente, questo Tribunale ritiene raggiunta la prova di colpevolezza del deferito e, per l’effetto, in accoglimento delle proposte del Procuratore Federale, infligge al signor Dario Santaiti l’inibizione temporanea per mesi dieci. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle parti deferite.
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