COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 3/cs – Ricorso società S.C. Mallare avverso l’inibizione del dirigente Mario Rolando fino al 27 novembre 2014 e avverso la squalifica dei calciatori Andrea Bertone e Klajdi Zela per tre giornate e Pietro Camillo Adosio per sei giornate. Gara Speranza 1912 F.C. – Mallare del 12 ottobre 2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 19 del 17.10.2014 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 3/cs – Ricorso società S.C. Mallare avverso l'inibizione del dirigente Mario Rolando fino al 27 novembre 2014 e avverso la squalifica dei calciatori Andrea Bertone e Klajdi Zela per tre giornate e Pietro Camillo Adosio per sei giornate. Gara Speranza 1912 F.C. – Mallare del 12 ottobre 2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 19 del 17.10.2014 Delegazione Provinciale di Savona. La società S.C. Mallare ha proposto ricorso avverso le sanzioni elencate in epigrafe e chiede che questa Corte provveda a ridurle perché irrogate sulla base di un rapporto arbitrale che ritiene “sconcertante per la forma”. In particolare lo contesta ritenendolo non veritiero perché redatto non al termine della gara ma in tempi successivi, sulla base di “sommari appunti”, rendendo così il documento un vero supplemento. La fantasiosa ricostruzione proposta dalla società reclamante non può trovare ingresso nel giudizio d’appello. Non sussiste, infatti, alcuna norma regolamentare che imponga al direttore di gare del settore dilettantistico regionale di redigere il resoconto immediatamente al termine dell’incontro; nel caso di specie tale documento appare compilato in maniera chiara ed esauriente senza dare adito a dubbi sullo svolgimento dei fatti oggetto dell’impugnativa. Vanno quindi respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive tali eccezioni proposte a sostegno del gravame. Sotto il profilo equitativo devono trovare puntuale conferma l’inibizione al dirigente Mario Rolando (per insulti all’arbitro e per essere indebitamente entrato nel suo spogliatoio) e le squalifiche dei calciatori Andrea Bertone (per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo) e Klajdi Zela (per aver insultato e minacciato un avversario dopo un contrasto di gioco e per aver ingiuriato l’arbitro). Quanto al calciatore Pietro Camillo Adosio, reo di aver gravemente ingiuriato l’arbitro con gesti e parole, la squalifica va ridotta da sei a quattro giornate effettive di gara. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società S.C. Mallare, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Pietro Camillo Adosio da sei a quattro giornate. Fermo il resto. La tassa va restituita.
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