COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 33 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 7/cs. – Ricorso del signor Giorgio Atzori, tesserato dirigente Athletic Club Liberi, avverso la sua inibizione fino al 2 marzo 2015 – Gara Athletic Club Liberi – A.N.P.I. Sport E. Casassa del 19 ottobre 2014 Campionato Allievi Provinciale. C.U. 19 del 23.10.2014 Delegazione Provinciale di Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 33 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 7/cs. - Ricorso del signor Giorgio Atzori, tesserato dirigente Athletic Club Liberi, avverso la sua inibizione fino al 2 marzo 2015 - Gara Athletic Club Liberi – A.N.P.I. Sport E. Casassa del 19 ottobre 2014 Campionato Allievi Provinciale. C.U. 19 del 23.10.2014 Delegazione Provinciale di Genova Con il ricorso indicato in epigrafe il signor Giorgio Atzori, dirigente della società Athletic Club Liberi, ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in ambito federale fino al 2 marzo 2015 per aver strattonato con veemenza un calciatore della squadra avversaria scaraventandolo contro la panchina e facendogli battere la schiena violentemente; dal che si era accesa una rissa nel corso della quale aveva ripetutamente colpito con schiaffi e pugni calciatori avversari e, alla notifica del provvedimento, aveva messo una mano sulla spalla del direttore di gara e gli aveva rivolto frasi ingiuriose. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei termini di regolamento e ulteriormente rafforzati in giudizio in sede di audizione, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sanzione per non aver commesso i fatti attribuitigli, fornendo una differente versione in cui accusa l’arbitro di aver stilato un referto non veritiero: afferma, l’Atzori, di non essere mai venuto a contatto con alcun calciatore della squadra avversaria e deduce che l’assenza di qualsiasi contatto violento sarebbe comprovata dal fatto che il calciatore, asseritamente da lui colpito, aveva ripreso immediatamente il gioco senza conseguenze. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la condotta ascritta all’Atzori è chiaramente narrata nel referto arbitrale, la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita tanto meno in presenza di mere deduzioni difensive non supportate da alcun riscontro oggettivo. Peraltro si osserva che l’eventuale assenza di conseguenze lesive non fa venir meno la natura violenta di una condotta. Conseguentemente si ritiene corretta la sanzione nella misura irrogata dal Giudice Sportivo. E’ appena il caso di ricordare come nel giudizio sportivo d’appello, verso fatti occorsi sul terreno di gioco, agli atti ufficiali (referto di gara dell’arbitro e degli assistenti se designati) è attribuita valenza di prova assoluta assistita da privilegio che non può essere vinta o superata né da dichiarazioni di parte né da prove testimoniali. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Atzori e dispone l’incameramento della tassa versata.
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