COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. 9/cs – Ricorso Pol. Quiliano A.S.D. avverso la squalifica dell’allenatore Gerundo Mario fino al 12.2.2015 – Gara Ligorna 1922 – Quiliano del 29 ottobre 2014 Campionato Ecccellenza. C.U. n. 28 del 6.11.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. 9/cs - Ricorso Pol. Quiliano A.S.D. avverso la squalifica dell'allenatore Gerundo Mario fino al 12.2.2015 - Gara Ligorna 1922 - Quiliano del 29 ottobre 2014 Campionato Ecccellenza. C.U. n. 28 del 6.11.2014. Per condotta irriguardosa, ingiuriosa e violenta nei confronti dell'arbitro. In particolare, allontanato al 7' s.t. per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare apostrofava il direttore di gara con espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. Prima di allontanarsi dal terreno di giuoco, si avvicinava all'arbitro con fare ironico e gli stringeva vigorosamente la mano, provocando un forte 34/33 dolore fisico nonché fastidio all'arto. Dopo essere uscito dal recinto di giuoco, reiterava ulteriori espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara. La pena deve essere determinata in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 19 co. 4 le d.) C.G.S., oltre che per le conseguenze lesive, anche per la proditorietà e l'antisportività del gesto, attraverso il quale il soggetto ha inteso pervertire la funzione ed il significato di un saluto portato all'arbitro ed in tal modo concretando, altresì, un'inaccettabile manifestazione di disprezzo nei confronti della classe arbitrale. Con questa motivazione apparsa sul C.U. n. 28 del 6.11.2014 il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 12.2.2015 il signor Gerundo Mario allenatore della società Pol. Quiliano A.S.D.. L’anzidetta società ha depositato, nei termini di regolamento, istanza d’appello nella quale chiede l’annullamento della squalifica del proprio tesserato o, in subordine, la sua riduzione a misura più equamente rapportata ai fatti. Nei motivi del gravame la reclamante propone una diversa esposizione dei fatti, retrocedendo le ingiurie e le minacce a semplici proteste e fornendo una propria personale interpretazione alla stretta di mano al direttore di gara che fu vigorosa ma non tale da provocare quelle conseguenze riferite negli atti. Il reclamo non merita l’accoglimento. Questa Corte è costretta a ricordare per l’ennesima volta quanto il Codice di Giustizia Sportiva statuisce in merito al giudizio sportivo: esso s’incardina esclusivamente sulle risultanze ufficiali (referto arbitrale e degli assistenti) alle quali è attribuita valenza assoluta che non può essere vinta da interessate dichiarazioni di parte o astruse richieste come, per esempio, quella avanzata dalla ricorrente, dell’esibizione del certificato medico per la stretta di mano vigorosa all’arbitro, gesto ben inquadrato dal primo giudice come antisportivo e non violento. La sanzione inflitta in prime cure, appropriata ai fatti riportati nel referto, va quindi confermata e il ricorso della Pol. Quiliano Calcio A.S.D. respinto. In tal senso la Corte delibera e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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