COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. 11/cs – Ricorso società Serra Riccò 1971 avverso la squalifica del calciatore Mattia Sardu per tre giornate. Gara Albisola 2010 – Serra Riccò 1971 del 9.11.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 13.11.2014.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. 11/cs - Ricorso società Serra Riccò 1971 avverso la squalifica del calciatore Mattia Sardu per tre giornate. Gara Albisola 2010 - Serra Riccò 1971 del 9.11.2014 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 13.11.2014. L’assistente della gara in epigrafe riferiva che, a fine gara, il calciatore Mattia Sardu correndogli incontro lo aveva apostrofato con frasi ingiuriose. Raggiungeva quindi il proprio spogliatoio con l’intervento dei propri compagni. Dal che la squalifica per tre giornate effettive di gara. La sanzione è stata appellata dall’ASD Serra Riccò 1971 con ricorso di rito col quale chiede l’annullamento della squalifica o, in sub ordine, la riduzione della stessa, con le seguenti motivazioni ribadite dal rappresentante della società in sede d’audizione: a) il Sardu non aveva pronunciato alcuna frase ingiuriosa, passando accanto al guardialinee, si era lamentato per i reiterati errori commessi dalle terne arbitrali ogni domenica; b) non c’è stato alcun bisogno che i compagni accompagnassero il Sardu nello spogliatoio perché questi vi faceva ritorno da solo tranquillamente. Presa visione degli atti ufficiali non si può non rilevare come la sanzione sia conseguente a quanto riferito negli atti ufficiali dai quali scaturisce per regolamento il giudizio sportivo. Tali documenti rivestono carattere di prova assoluta che non può essere vinta o superata dalle contrarie eccezioni, che vanno quindi, per regolamento, retrocesse a mere dichiarazioni di parte. Esaminata la sanzione 34/34 irrogata sotto il profilo equitativo, rilevato che il comportamento minaccioso non appare esplicitamente dal resoconto dell’assistente ma è dedotto soltanto dal fatto che il Sardo gli aveva urlato le frasi ingiuriose in faccia, si può ricondurre la sanzione a quella minima prevista dal CGS per la fattispecie, cioè alla squalifica per due giornate di gara (art. 19 comma 4 lett. a CGS). Per questi motivi la Corte, in parziale accoglimento del ricorso dell’ASD Serra Riccò 1971, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Mattia Sardu da tre a due giornate effettive di gara. La tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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