COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 12/Cs – Reclamo ASD Cinque Terre Monver avverso la squalifica del calciatore Mattia Basso per tre giornate e avverso l’ammenda di € 200. Gara Marolacquasanta – 5 Terre Monver del 9.11.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 13.11.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 12/Cs - Reclamo ASD Cinque Terre Monver avverso la squalifica del calciatore Mattia Basso per tre giornate e avverso l'ammenda di € 200. Gara Marolacquasanta - 5 Terre Monver del 9.11.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 13.11.2014. Le sanzioni riportate in epigrafe sono state appellate dalla Società 5 Terre Monver con reclamo di rito depositato nei termini. L’istante lamenta ed eccepisce l’entità della squalifica del calciatore Mattia Basso contestando il referto arbitrale che riporta i fatti in maniera diversa da come si sarebbero svolti; quanto all’ammenda sarebbe stata ingiustamente inflitta perché l’arbitro avrebbe dovuto identificare la persona che lo aveva colpito con tre schiaffi rivolgendosi alla società avversaria cui gravava, in quanto ospitante, la responsabilità dei fatti accaduti sul terreno di gioco. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica del calciatore. Letti gli atti ufficiali, documenti sovrani nel giudizio sportivo (assistiti da privilegio), la Corte non può che costatare la perfetta coincidenza delle motivazioni del primo giudice con quanto riferito dal direttore di gara, talché vanno respinte le diverse eccezioni proposte dal sodalizio reclamante e confermate le conseguenti sanzioni inflitte in primo grado che appaiono appropriate alle infrazioni descritte nel referto di gara. In particolare la misura della squalifica del calciatore deriva dalla sommatoria della sanzione per il comportamento ingiurioso determinata nel minimo edittale di cui all’art.19 comma 4 lett. a CGS aumentata di un’ulteriore giornata di squalifica per comportamento blasfemo (art. 19 comma 3bis lett. a). Quanto all’ammenda, per l’aggressione subita dall’arbitro ad opera di soggetto non identificato indossante la tuta sociale e perciò riconducibile con assoluta certezza alla società 5 Terre Mover, la stessa va confermata nella misura inflitta in primo grado a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’ordinamento federale. Per questi motivi la Corte delibera il rigetto del ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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