COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 5/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Alket Karaj per violazione dell’art. 1 comma 3 CGS e della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 5/tf – Procura Federale - Deferimento del signor Alket Karaj per violazione dell'art. 1 comma 3 CGS e della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il Procuratore Federale aggiunto, con atto del 9 settembre 2014, ha deferito a questo Tribunale Federale il signor Alket Karaj per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 nella versione in vigore all’epoca dei fatti (oggi integralmente trasfuso nell’art. 1bis comma 3 del nuovo CGS) perché, sebbene convocato, non si è presentato ad un Organo della Giustizia Sportiva. Con lo stesso atto è stata deferita la società A.S.D. San Filippo Neri per responsabilità oggettiva a’ sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS (ante e post riforma) nella violazione ascritta al suo dirigente. 34/35 La trattazione del deferimento, originariamente fissata per il 4 novembre 2014, è avvenuta in data odierna a seguito del rinvio chiesto dal rappresentante dell’accusa impossibilitato a presenziare all’udienza a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno provocato i noti avvenimenti alluvionali nella Liguria e in particolare nel capoluogo. Sono presenti in giudizio la società A.S.D. San Filippo Neri e il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini il quale ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Alket Karaj per il quale ha chiesto l’inibizione temporanea per mesi due con conseguente condanna della società al pagamento di una ammenda di € 100 (euro cento) per responsabilità oggettiva. L’A.S.D. San Filippo Neri, per il tramite del suo rappresentante, ha ribadito quanto già comunicato al Tribunale con foglio del 6 ottobre 2014 cioè di non essere riuscita a reperire il dirigente perché probabilmente rientrato in Albania, sua nazione d’origine. Presa visione della documentazione emerge che il signor Alket Karaj, nonostante ritualmente convocato con telegramma ma anche telefonicamente per ben tre volte, non si sia reso disponibile ad essere ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale nell’ambito di una indagine concernente l’attività ufficiale del Campionato di Terza Categoria 2013 - 2014. Tale comportamento costituisce palese violazione del disposto dell’art. 1 comma 3 del CGS (come sopra trasfuso integralmente nell’art. 1 bis terzo comma del vigente CGS) e porta all’accoglimento del deferimento con l’irrogazione delle sanzioni richieste dall’accusa ritenute congrue. Il Tribunale Federale delibera pertanto di infliggere al signor Alket Karaj la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due e condanna la società A.S.D. San Filippo Neri al pagamento dell’ammenda di € 100 (euro 100). Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle parti deferite.
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