COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 7/tf – Procura Federale – deferimento dei signori Carlo Vatteroni e Gianluca Toracca, rispettivamente vicepresidente e presidente U.S. Bradia Azzurri, per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS e dell’U.S. Bradia Azzurri per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai suddetti.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 7/tf - Procura Federale - deferimento dei signori Carlo Vatteroni e Gianluca Toracca, rispettivamente vicepresidente e presidente U.S. Bradia Azzurri, per violazione dell'art. 1 c. 1 CGS e dell'U.S. Bradia Azzurri per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai suddetti. Con atto del 28 giugno 2014 il Procuratore Generale Vicario ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il signor Carlo Vatteroni, vice presidente della società U.S. Bradia Azzurri, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 del vecchio Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 comma 6 delle N.O.I.F. per aver assunto la carica di vice presidente della società U.S. Bradia Azzurri nell’anno sportivo 2009/2010 e per aver continuato a mantenere tale carica fino alla stagione sportiva 2013-2014 pur essendo precluso alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. il signor Gianluca Toracca, presidente della società U.S. Bradia Azzurri, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 del vecchio Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 36 comma 6 delle N.O.I.F. per aver tesserato quale vice presidente della società il signor Carlo Vatteroni, conferendogli delega di rappresentanza nonostante che il medesimo fosse stato oggetto di due provvedimenti di preclusione consentendogli di svolgere un ruolo rilevante anche per l’ordinamento. la società U.S. Bradia Azzurri a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 del vecchio Codice di Giustizia Sportiva ora art. 4 comma 1 di quello vigente per le violazione ascritte ai suoi due legali rappresentanti. La trattazione del deferimento, originariamente fissata per il 4 novembre 2014, è avvenuta in data odierna a seguito di un rinvio chiesto dal rappresentante dell’accusa impossibilitato a presenziare all’udienza a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno provocato i noti avvenimenti alluvionali nella Liguria e in particolare nel capoluogo. 34/36 Nessuna delle parti deferite, benché regolarmente avvisate, si è presentata in giudizio nè si è avvalsa della facoltà di depositare memorie difensive. L’avv. Marco Stefanini ha sostenuto l’accusa chiedendo pronuncia di condanna con richiesta delle seguenti sanzioni: Carlo Vatteroni: inibizione temporanea per anni cinque e preclusione definitiva alla permanenza nella Federazione Italiana Gioco Calcio; Gianluca Toracca: inibizione temporanea per anni uno; U.S. Bradia Azzurri: ammenda di € 1000 (mille). Presa visione della documentazione allegata all’atto, il Tribunale Federale Territoriale ritiene provate le accuse mosse al Vatteroni e al Toracca e accoglie il deferimento e le richieste sanzionatorie avanzate dall’accusa. In particolare ritiene di grave rilevanza disciplinare il comportamento del primo, soggetto raggiunto già due volte dal provvedimento di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C. (sanzioni confermate in appello, per le quali il Vatteroni non ha mai ottenuto un provvedimento di grazia). Delibera, pertanto, il Tribunale Federale Territoriale le seguenti sanzioni: Carlo Vatteroni: ulteriore inibizione temporanea per anni cinque con nuova preclusione alla permanenza in qualsiasi rango nella F.I.G.C. (art. 19 comma 1 lett. h e comma 3 CGS vigente). Gianluca Toracca: inibizione temporanea per anni uno (art. 19 comma 1 lett. h CGS vigente). U.S. Bradia Azzurri: ammenda di € 1000 (euro mille) per responsabilità diretta nelle violazioni compiute dai due dirigenti. La sanzione, così determinata, tiene conto dell’assoluta gravità degli illeciti compiuti da entrambi, ma soprattutto è così inflitta per il comportamento, quanto meno colposo, del presidente che ha tesserato il Vatteroni, nominandolo altresì vicepresidente con delega di rappresentanza, nonostante questi fosse stato, per ben due volte, inibito col massimo della pena e con la sanzione aggiuntiva della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C.. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle parti deferite.
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