COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 13/cs – Ricorso A.S.D. Bolanese avverso la squalifica del calciatore Alessio Moreni per cinque giornate. Gara Monterosso – Bolanese del 9 novembre 2014 Campionato Seconda categoria. C.U. n. 21 del 13.11.2014 Delegazione Provinciale della Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 13/cs - Ricorso A.S.D. Bolanese avverso la squalifica del calciatore Alessio Moreni per cinque giornate. Gara Monterosso - Bolanese del 9 novembre 2014 Campionato Seconda categoria. C.U. n. 21 del 13.11.2014 Delegazione Provinciale della Spezia. Per aver colpito al volto…distante dall’azione di gioco il calciatore avversario …, inoltre per aver reagito ad uno schiaffo ricevuto da quest’ultimo, colpendolo con un calcio procurandogli un vistoso ematoma all’occhio. Al rientro negli spogliatoi a seguito del provvedimento di espulsione, colpiva con forte schiaffo al volto il calciatore avversario… Queste le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessio Moreni la squalifica per cinque giornate effettive di gara. La sanzione è stata impugnata dall’A.S.D. Bolanese con circostanziato ricorso nel quale chiede la riduzione della squalifica ritenuta eccessiva per l’assenza di premeditazione nel gesto iniziale del calciatore. Contesta, inoltre, il referto di gara sostenendo che l’arbitro non poteva aver visto l’episodio perché in quel momento sostava a circa trenta metri laddove si stava svolgendo il gioco e conclude con la richiesta di convocazione dell’arbitro e dell’Osservatore Arbitrale. Queste eccezioni, riportate nell’istanza, unitamente ad altre che attengono esclusivamente alla personale ricostruzione dei fatti, hanno formato oggetto di discussione in sede istruttoria durante l’audizione della società ricorrente. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, ritiene insussistenti i motivi del gravame e respinge il ricorso. Vista la chiarezza nell’esposizione dei fatti, a quelli bisogna attenersi nel giudizio sportivo ricordando che questo si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali che hanno valenza di prova assoluta assistita da privilegio. Proprio l’univocità del resoconto arbitrale rende inutile la convocazione dell’arbitro non sussistendo ragione alcuna per chiedergli chiarimenti su fatti e comportamenti ben descritti e puntualmente riferiti. La testimonianza in giudizio dell’Osservatore arbitrale, oltre a non essere consentita, non sarebbe di utilità alcuna non potendo giammai, nel processo sportivo, contraddire quanto riferito negli atti ufficiali. Per la gravità del comportamento violento del calciatore Alessio Moreni verso altri tesserati e per le conseguenze lesive riportate da un avversario, la Corte ritiene equa la sanzione inflitta in prime cure, respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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