COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 10/cs – Ricorso A.C.D. Sammargheritese 1903 avverso la squalifica del calciatore Mattia Raffo per cinque giornate. Gara Imperia – Sammargheritese dell’8.11.2014 Campionato Eccellenza. C.U. n. 30 del 13.11.2014.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 10/cs - Ricorso A.C.D. Sammargheritese 1903 avverso la squalifica del calciatore Mattia Raffo per cinque giornate. Gara Imperia - Sammargheritese dell’8.11.2014 Campionato Eccellenza. C.U. n. 30 del 13.11.2014. Espulso al 46' s.t., alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose e blasfeme; contestualmente, cercava altresì di aggredire fisicamente il direttore di gara, senza riuscirvi a causa dell'intervento di un compagno di squadra. Uscendo dal terreno di giuoco, proferiva ulteriori espressioni blasfeme. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mattia Raffo la squalifica per cinque giornate effettive di gara. Con rituale appello l’A.C.D. Sammargheritese ha impugnato la sanzione ritenuta eccessivamente gravosa per aver il primo giudice considerato violenta la condotta del calciatore pur in assenza di contatto fisico con l’arbitro; invoca perciò la riduzione della squalifica anche perché i fatti erano avvenuti in unico contesto. Esaminato il referto di gara, la Corte ritiene congrua la squalifica per quattro giornate di cui tre per le espressioni irriguardose e il comportamento minaccioso del calciatore verso l’arbitro e una per l’espressione blasfema pronunciata nell’occasione. Per questi motivi la Corte delibera di ridurre la squalifica del calciatore Mattia Raffo da cinque a quattro giornate effettive di gara. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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