COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 17/Cs – Ricorso dell’U.S. Legino 1910 avverso il rigetto del reclamo al Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara del Campionato di Promozione Legino – Carlin’s Boys del 26 ottobre 2014. C.U. n. 30 del 13.11.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 17/Cs - Ricorso dell'U.S. Legino 1910 avverso il rigetto del reclamo al Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara del Campionato di Promozione Legino - Carlin's Boys del 26 ottobre 2014. C.U. n. 30 del 13.11.2014. Con declaratoria apparsa sul C.U. n. 30 del 13.11.2014, il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. Legino 1910 tendente a ottenere la vittoria a tavolino della gara del Campionato di Promozione Legino – Carlin’s Boys del 26 ottobre 2014. Nella domanda al primo giudice, l’U.S. Legino 1910 eccepiva un’evidente difformità tra la contro distinta consegnatale dall’arbitro prima dell’inizio della gara, nella quale è riportato il nominativo del calciatore Edoardo Capra, e la distinta allegata agli atti dove tale nominativo è cancellato col bianchetto e sostituito con quello del calciatore Federico Allaria. La società, ritenendosi danneggiata dall’episodio, chiedeva l’applicazione a carico dell’S.S.D. Carlin’s Boys della sanzione di cui all’art. 17 CGS (punizione sportiva). Nell’istanza d’appello l’U.S. Legino 1910 propone le stesse eccezioni presentate in primo grado rafforzandole a voce in sede d’audizione e conclude non più con la richiesta dell’irrogazione della punizione sportiva a carico della società Carlin’s Boys bensì con quella di ripetizione della gara. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, unici documenti sui quali s’incardina il giudizio sportivo, non può non convenire come la sentenza di primo grado sia ineccepibile sotto l’aspetto normativo, perché basata sul riconoscimento della valenza privilegiata della distinta acclusa al referto di gara, sulla contro distinta consegnata all’U.S. Legino 1910 prima dell’inizio della partita. Ciò premesso, occorre ricordare che per addivenire alla modifica di un risultato determinatosi sul campo a causa di errore arbitrale bisogna fare riferimento alla costante giurisprudenza della C.A.F. che, più volte, si è pronunciata in merito deliberando in senso positivo solo nei casi in cui l’errore ha procurato un danno alla società ricorrente (principio dell’effettività). Nel caso in esame non pare che l’invocato eventuale errore dell’arbitro possa incidere nel senso della richiesta della società appellante. Comunque, per mero scrupolo, questa Corte ha proceduto anche a fare un controllo tra i calciatori elencati nella distinta ufficiale (titolari e riserve compreso il calciatore Edoardo Capra) con quelli del tabulato esistente nell’archivio federale, costatandone il regolare tesseramento e, di conseguenza, l’idoneità a disputarne la gara. L’incontro ha avuto, pertanto, uno svolgimento regolare e il risultato determinatosi sul campo va confermato e respinta, per i motivi sopra esposti, l’istanza della società, rendendo inutile ogni altra indagine in merito all’accusa di negligenza e superficialità dell’arbitro invocata a sostegno del ricorso perché, se anche provata, non soddisferebbe le richieste della reclamante portando alla sola censura del comportamento dell’ufficiale di gara. Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso come proposto dall’U.S. Legino 1910 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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