COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 44 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 21/cs – Ricorso ASD San Martino 2006 avverso la decisione di far ripetere la gara del campionato di Terza Categoria San Martino 2006 – Olimpia 1937 del 29.11.2014. C.U. n. 35 del 18.12.2014 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 44 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 21/cs – Ricorso ASD San Martino 2006 avverso la decisione di far ripetere la gara del campionato di Terza Categoria San Martino 2006 - Olimpia 1937 del 29.11.2014. C.U. n. 35 del 18.12.2014 Delegazione Provinciale di Genova. Il Giudice Sportivo deliberando sul reclamo della società USD Olimpia 1937, rilevato che nel resoconto l’arbitro dichiarava di aver erroneamente fischiato la fine della gara con qualche minuto d’anticipo, ne disponeva la ripetizione. Contro la decisione propone ricorso d’appello l’ASD San Martino 2006 nel quale espone le proprie ragioni in merito al comportamento tenuto dal direttore di gara, che avrebbe disatteso i propri doveri non avendo ordinato, al momento in cui si era accorto dell’errore, il rientro sul terreno di gioco per far disputare i pochi minuti mancanti alla fine. Chiede pertanto la riforma del giudizio di primo grado e la conferma del risultato determinatosi al momento dell’interruzione della gara. Visionati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che la decisione del primo giudice sia esente da censure. Gli Organi della Giustizia Sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, tenendo presente che il fattore inquinante non sia addebitabile a tesserati (calciatori o dirigenti) gravati da specifiche responsabilità. Tale principio trova riscontro e valido supporto nell’art. 17 punto 5 lett. c del vigente Codice di Giustizia Sportiva e tra le ipotesi eccezionali va sicuramente compreso l’errore tecnico emergente, come nel caso di specie, dal rapporto arbitrale. Corretta appare 44/27 pertanto la decisione del Giudice Sportivo per cui va respinta la richiesta della Società reclamante perché la norma non consente l’omologazione del risultato di una gara che, per errore arbitrale, non ha avuto regolare compimento (dura lex, sed lex). Per questi motivi la Corte respinge il ricorso come sopra proposto dall’ASD San Martino 2006 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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