COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 45 del 29/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso ASD.C. Ceparana Calcio avverso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Regionali Ceparana – Arci Pianazze del 16.12.2014. C.U. n. 43 del 15.1.2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 45 del 29/01/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ricorso ASD.C. Ceparana Calcio avverso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Regionali Ceparana - Arci Pianazze del 16.12.2014. C.U. n. 43 del 15.1.2015. Il Giudice Sportivo, rilevato dai documenti ufficiali che l’arbitro aveva sospeso la gara in epigrafe al 16° del primo tempo a causa di un guasto all’impianto di illuminazione, assegnava la “vittoria a tavolino” alla società Arci Pianazze col punteggio di 0 – 3 addossandone la colpa al sodalizio ospitante perché responsabile dell’efficienza dell’impianto e del suo funzionamento. Avverso la decisione ha interposto istanza d’appello l’ASD.C. Ceparana Calcio nella quale rigetta qualsiasi responsabilità in merito al malfunzionamento dell’impianto di illuminazione affermando che, dopo pochi minuti dal rientro delle squadre negli spogliatoi, tutto tornava normale e che senza la fretta dell’arbitro la partita poteva essere ripresa. Dopo aver preso visione del rapporto di gara, la Corte non può che confermare la decisione del primo giudice assunta sulla base di quanto in esso riferito. Invero la società reclamante attribuisce i fatti a causa esterna, senza però fornire a comprova alcun chiarimento né documentazione idonea a respingere ogni responsabilità sull’accaduto e, inoltre, senza aver seguito la procedura di cui all’art. 55 delle NOIF che, per la causa di forza maggiore, prevede due gradi di giudizio, il primo davanti al Giudice Sportivo con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva (preavviso con telegramma entro il giorno successivo alla gara, invio delle motivazioni entro sette giorni ecc.) e il secondo con ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. Per quanto sopra la Corte, ferma la decisione dell’arbitro di porre fine anticipatamente alla gara, respinge il ricorso come sopra proposto dall’ASD.C. Ceparana Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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