COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 30/06/2014 a carico di: BERGO Gianluigi, per violazione dell’Art. 1, comma I, ed Art. 5 CGS, nonché l’Art. 11 del CU n. 1 SGS stagione sportiva 2013/2014 per avere organizzato il torneo ALL STAR CUP, senza aver ottenuto la debita autorizzazione da parte della FIGC; SSD PAINA CALCIO 1975, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 30/06/2014 a carico di: BERGO Gianluigi, per violazione dell'Art. 1, comma I, ed Art. 5 CGS, nonché l'Art. 11 del CU n. 1 SGS stagione sportiva 2013/2014 per avere organizzato il torneo ALL STAR CUP, senza aver ottenuto la debita autorizzazione da parte della FIGC; SSD PAINA CALCIO 1975, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 11.09.2014, ed hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’Art. 23 CGS: per BERGO Gianluigi 40 giorni di inibizione e per la società SSD PAINA CALCIO 1975 Euro 140,00 di ammenda; Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti APPLICA a BERGO Gianluigi 40 giorni di inibizione ed alla società SSD PAINA CALCIO 1975 Euro 140,00 di ammenda; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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