COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 09/07/2014 a carico di: BATTAGLIA Roberto e della Società ASD CENATE SOTTO, per violazione dell’Art. 1, comma I e II, ed Art. 4 dello Statuto della FIGC per avere organizzato un torneo senza aver ottenuto la debita autorizzazione da parte della FIGC;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 09/07/2014 a carico di: BATTAGLIA Roberto e della Società ASD CENATE SOTTO, per violazione dell'Art. 1, comma I e II, ed Art. 4 dello Statuto della FIGC per avere organizzato un torneo senza aver ottenuto la debita autorizzazione da parte della FIGC; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 18.09.2014, ed hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’Art. 23 CGS: per BATTAGLIA Roberto mesi 3 di inibizione e per la società ASD CENATE SOTTO Euro 200,00 di ammenda; Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti APPLICA a BATTAGLIA Roberto mesi 3 di inibizione e per la società ASD CENATE SOTTO Euro 200,00 di ammenda; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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