COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 09.07.2014 – a carico di: – AGOSTINO MALAVASI, Presidente del Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art.1 comma 1,2 e 4 nonché all’art. 3 comma 1 lett. G) dello Statuto FIGC; – Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 09.07.2014 - a carico di: - AGOSTINO MALAVASI, Presidente del Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art.1 comma 1,2 e 4 nonché all’art. 3 comma 1 lett. G) dello Statuto FIGC; - Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente Con provvedimento del 09.07.2014 il Procuratore Federale: - esaminato l’esposto inviato dal CRL del 18.12.2013, con il quale si segnalava il comportamento del Presidente della Pol. Dilettantistica Cimiano, sig. Agostino Malavasi, il quale, in contrasto con quanto deliberato dal CR di abolire la categoria “giovanissimi fascia B”, ha invitato i presidenti delle società Dilettantistiche regionali ad un incontro per “studiare insieme la possibilità di effettuare un campionato regionale di fascia B al di fuori della FIGC”; - rilevato che il sig. Malavasi inviava la suddetta lettera in data 03.12.2013 invitando gli altri presidenti di società a ritrovarsi il 17.12.2013 presso la sede della Pol. Cimiano, al fine di creare un campionato regionale giovanissimi di fascia B ed inviare al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale una lettera di protesta comune; - rilevato che ai sensi dell’art. 1,2 e 4 dello Statuto FIGC, la FIGC stessa è l’unica a poter e dover promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio e degli aspetti ad essa connessi, in qualità di associazione delle società e associazioni sportive che praticano il gioco del calcio in Italia riconosciuta dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA; - rilevato che la condotta del sig. Agostino Malavasi risulta essere lesiva dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione dell’art. 1 comma 1,2 e 4 dello Statuto FIGC; - osservato che la società Polisportiva Dilettantistica Cimiano debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, per i fatti ascritti al proprio Presidente DEFERIVA avanti il Tribunale Federale Territoriale il sig. AGOSTINO MALAVASI, Presidente del Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art.1 comma 1,2 e 4 nonché all’art. 3 comma 1 lett. G) dello Statuto FIGC; - Polisportiva Dilettantistica CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che - i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 25.09.2014, dichiarando di aver agito in buona fede senza alcuna intenzione di violare le norme federali in materia; - il Rappresentante della Procura preso atto che la violazione ascritta ai deferiti risulta dai documenti allegati agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. Agostino Malavasi: 1 mesi di inibizione; 2. la società Pol. Dilettantistica Cimiano: € 100,00 di ammenda. Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. Il sig. Agostino Malavasi, nell’inviare la lettera che invitava le società a “studiare la possibilità di effettuare un campionato regionale di fascia B al di fuori della FIGC” ha effettivamente posto in essere una condotta in netta violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 1 comma 1,2 e 4 dello Statuto della FIGC. COMMINA a Agostino MALAVASI mesi 1 di inibizione e per la società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIMIANO Euro 200,00 di ammenda; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it