COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. 1° Categoria gir. G Gara del 07.09.2014 tra G.S.D. Casalromano / Sporting Club C.U. n. 20 del CRL datato 18.09.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. 1° Categoria gir. G Gara del 07.09.2014 tra G.S.D. Casalromano / Sporting Club C.U. n. 20 del CRL datato 18.09.2014. La società G.S.D. CASALROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS del CRL che ha deliberato di omologare il risultato di gara conseguito sul campo ritenendo il reclamo a suo tempo proposto, inammissibile in quanto mancante del relativo preannuncio previsto dagli artt. 29 e 46 del CGS.. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva che l’art. 46 n. 3 del CGS prevede unicamente che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere proposti nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara senza la necessità che lo stesso debba essere preannunciato entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara. Ne consegue che è stato rispettato il disposto della normativa vigente in materia di proposizione del reclamo. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE Il reclamo proposto e rimette gli atti al GS per quanto di sua competenza. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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