COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ORATORIO STRADELLA Camp. 2° Categoria gir. V gara del 14.09.2014 tra US Landriano / Oratorio Stradella C.U. n. 11 del la Delegazione di Pavia datato 18.09.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ORATORIO STRADELLA Camp. 2° Categoria gir. V
gara del 14.09.2014 tra US Landriano / Oratorio Stradella
C.U. n. 11 del la Delegazione di Pavia datato 18.09.2014.
La società ORATORIO STRADELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 3 – 0, per violazione delle norme in materia di impiego dei giovani giocatori pubblicata sul CU n. 3 del 04.07.2014, lamentando che in realtà l'arbitro ha commesso un errore nell'indicare i calciatori sostituiti ed in particolare che il calciatore n. 2 VERCESI LUCA anno 1995, con il n. 16 LOMBARDI DAVIDE anno 1983, anziché indicare il calciatore n. 11 LUCA MONTAGNA anno 1988 con il n. 16 LOMBARDI DAVIDE anno 1983.
La Corte Sportiva di Appello rilevato che il reclamo è stato presentato nei termini regolamentari, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti dalla Corte ha effettivamente confermato la versione della società reclamante sostenendo di aver commesso un errore nella trascrizione del numero di maglia del calciatore sostituito e precisamente ha indicato il n. 2 anziché il n. 11.
Alla luce di ciò i giovani calciatori impiegati dalla reclamante sono stati oggetto di applicazione della normativa prevista dal CU n. 3 del 04.07.2014 in relazione al campionato di seconda categoria (impiego di almeno un giocatore nato dall'01.01.1993 e un calciatore nato dall'01.01.1992)
Tanto premesso e ritenuto,
ACCOGLIE
il reclamo proposto e ripristina il risultato ottenuto sul campo: US LANDRIANO 1 e OR. STRADELLA 2. Dispone l’accredito della relativa tassa se corrisposta.
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