COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. IONEL Elena Presidente della ASD LECCO CALCIO A 5 per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica della calciatrice PAREDI Letizia Giovanna in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società ASD LECCO CALCIO A 5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per IONEL Elena 8 mesi di inibizione; 2. per la società ASD LECCO CALCIO A 5: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società ASD LECCO CALCIO A 5 e del suo presidente, IONEL Elena, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene la calciatrice PAREDI Letizia Giovanna non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per IONEL Elena e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD ASD LECCO CALCIO A 5.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell'8 agosto 2014 a carico di: 1. IONEL Elena Presidente della ASD LECCO CALCIO A 5 per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell'attività agonistica della calciatrice PAREDI Letizia Giovanna in violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società ASD LECCO CALCIO A 5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per IONEL Elena 8 mesi di inibizione; 2. per la società ASD LECCO CALCIO A 5: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società ASD LECCO CALCIO A 5 e del suo presidente, IONEL Elena, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene la calciatrice PAREDI Letizia Giovanna non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell'Art. 43 delle NOIF per IONEL Elena e dell'Art. 4, comma 1 CGS per la società ACD ASD LECCO CALCIO A 5. PQM Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità di IONEL Elena, per violazione dell’art. 1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'Art. 43Delle NOIF, nonché della società ASD LECCO CALCIO A 5 per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente COMMINA - a lONEL Elena mesi 1 di inibizione; - alla società ASD LECCO CALCIO A 5 € 200,00 di ammenda.
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