COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. CATAPANO Raffaele, Presidente della US QUINTO ROMANO ASD per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CHAAF NAJIB in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società US QUINTO ROMANO ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per CATAPANO Raffaele 8 mesi di inibizione; 2. per la società US QUINTO ROMANO ASD: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società US QUINTO ROMANO ASD e del suo presidente, CATAPANO Raffaele, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CHAAF NAJIB non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per CATAPANO Raffaele e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società US QUINTO ROMANO ASD.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell'8 agosto 2014 a carico di: 1. CATAPANO Raffaele, Presidente della US QUINTO ROMANO ASD per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell'attività agonistica del calciatore CHAAF NAJIB in violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società US QUINTO ROMANO ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per CATAPANO Raffaele 8 mesi di inibizione; 2. per la società US QUINTO ROMANO ASD: € 500,00 di ammenda. La responsabilità della società US QUINTO ROMANO ASD e del suo presidente, CATAPANO Raffaele, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CHAAF NAJIB non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell'Art. 43 delle NOIF per CATAPANO Raffaele e dell'Art. 4, comma 1 CGS per la società US QUINTO ROMANO ASD. PQM Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità di CATAPANO Raffaele, per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'Art. 43 delle NOIF, nonché della società US QUINTO ROMANO ASD per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente COMMINA - a CATAPANO Raffaele mesi 1 di inibizione; - alla società US QUINTO ROMANO ASD € 200,00 di ammenda.
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