COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. DI SALVO Giuseppe, Presidente della POL AUDAX TRAVACO’ per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell’attività agonistica del calciatore CASSAR Marco in violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società POL AUDAX TRAVACO’ a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per DI SALVO Giuseppe 4 mesi di inibizione; 2. per la società POL AUDAX TRAVACO’ : € 300,00 di ammenda. La responsabilità della società POL AUDAX TRAVACO’ e del suo presidente, DI SALVO Giuseppe, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CASSAR Marco non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell’Art. 43 delle NOIF per DI SALVO Giuseppe e dell’Art. 4, comma 1 CGS per la società POL AUDAX TRAVACO’ .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Presidente Federale dell'8 agosto 2014 a carico di: 1. DI SALVO Giuseppe, Presidente della POL AUDAX TRAVACO' per omessa comunicazione alla Segreteria Federale della inidoneità alla svolgimento dell'attività agonistica del calciatore CASSAR Marco in violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 43, comma V, delle NOIF; 2. la società POL AUDAX TRAVACO' a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 2.10.2014, nessuno è comparso per i deferiti, rilevato che il Rappresentante della Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate: 1. per DI SALVO Giuseppe 4 mesi di inibizione; 2. per la società POL AUDAX TRAVACO' : € 300,00 di ammenda. La responsabilità della società POL AUDAX TRAVACO' e del suo presidente, DI SALVO Giuseppe, risulta provata agli atti del giudizio, sebbene il calciatore CASSAR Marco non sia mai stata impiegata in attività sportiva. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e dell'Art. 43 delle NOIF per DI SALVO Giuseppe e dell'Art. 4, comma 1 CGS per la società POL AUDAX TRAVACO' . PQM Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità di DI SALVO Giuseppe, per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'Art. 43 delle NOIF, nonché della società POL AUDAX TRAVACO' per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente COMMINA - a DI SALVO Giuseppe mesi 1 di inibizione; - alla società POL AUDAX TRAVACO' € 200,00 di ammenda.
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