COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD OLMESE CORNAREDO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 05-10-2014 tra La Biglia / ACD Olmese Cornaredo C.U. n. 13 della Delegazione di Milano datato 09-10-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD OLMESE CORNAREDO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 05-10-2014 tra La Biglia / ACD Olmese Cornaredo C.U. n. 13 della Delegazione di Milano datato 09-10-2014 La società ACD OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico di tutte e due le squadre e l'ammenda di € 100,00 ciascuna, in quanto entrambe oggettivamente responsabili del comportamento dei propri calciatori, lamentando che la “rissa” sarebbe avvenuta per pochi istanti senza coinvolgimento dei giocatori in campo ma solamente di quelli delle panchine, osserva inoltre che i giocatori squalificati MONTANINI Luca e CRAVEDI Thomas Luca risultavano in panchina e non in campo e conseguentemente la partita sarebbe potuta proseguire. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge che al 32' del Secondo tempo, il giocatore PADOVAN Luca della società LA BIGLIA, sostituito in campo, si avvicinava alla panchina avversaria provocando la reazione degli avversari che si concretizzava in una rissa generale alla quale partecipavano anche i due allenatori della società OLMESE CORNAREDO. Il direttore di gara, vista l'impossibilità di proseguire nella partita la sospendeva sul risultato di 1 – 1. Alla luce di quanto sopra, il comportamento dei tesserati coinvolti nella rissa costituisce di per sé motivo di sospensione della gara e di sconfitta della stessa per entrambe le società. La decisione del Giudice Sportivo merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it