COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società UGGIATESE CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. X Gara del 19.10.2014 tra Uggiatese Calcio / Vizzola Ticino C.U. n. 11 della Delegazione di Varese datato 23.10.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società UGGIATESE CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. X Gara del 19.10.2014 tra Uggiatese Calcio / Vizzola Ticino C.U. n. 11 della Delegazione di Varese datato 23.10.2014. La società UGGIATESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente BERNASCONI Federico sino al 23.12.2014 e squalificato i calciatori BOSETTI Giorgio e VECCHIO Salvatore per tre gare, lamentando che dette sanzioni sono ingiuste in quanto non hanno proferito fasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS osserva : il reclamo non può essere accolto. Come ha osservato correttamente il Giudice Sportivo, dal rapporto arbitrale emerge, fonte primaria e privilegiata di prova, chiaramente che i calciatori, VECCHIO e BOSETTI, sono stati espulsi dal terreno di gioco per aver offeso l'arbitro verbalmente. Dal predetto rapporto emerge altresì che il BERNASCONI ha ripetutamente proferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro a fine gara. Alla luce di ciò, le deduzioni svolte dalla reclamante sono mere allegazioni di parte prive di alcun valore probatorio, considerato che trovano una secca smentita nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova. La gravità dei comportamenti giustifica la decisione del GS che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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