COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US GOVERNOLESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 19.10.2014 tra Governolese / San Lazzaro C.U. n. 16 della Delegazione di Mantova datato 23.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US GOVERNOLESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 19.10.2014 tra Governolese / San Lazzaro C.U. n. 16 della Delegazione di Mantova datato 23.10.2014 La società US GOVERNOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha comminato la punizione sportiva di disputare due gare del Campionato a porte chiuse, nonché ammenda di € 200,00 per il comportamento tenuto dai sostenitori della medesima Società – chiedendo l’annullamento della punizione della disputa delle partite a porte chiuse, nonché un’attenuazione dell’ammenda. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dalla ricostruzione della vicenda, nonché analizzando il dettagliato rapporto arbitrale è comprovato come i sostenitori della Governolese abbiano rivolto insulti e ululati discriminatori a sfondo razziale per il colore della pelle del calciatore Boutere Hamza. Tale comportamento è espressamente sanzionato dall’art. 11 co. 3 CGS. Tuttavia, i dirigenti della Governolese, presenti in panchina, si adoperavano tempestivamente tentando di zittire i sostenitori, invitandoli a cessare gli ululati. Tale comportamento, merita un’attenuazione della pena con conseguente riduzione della stessa, sia in relazione al numero di gare da disputarsi a porte chiuse, sia in relazione alla quantificazione dell’ammenda. Alla luce di quanto sopra, questa Corte, tanto premesso e ritenuto RIDUCE L’obbligo di disputa a porte chiuse a una sola gara del Campionato Allievi. In ogni caso tenendo conto della gravità dei fatti, si ritiene di non applicare la sospensione della sanzione di cui all’art. 16 co. 2bis CGS. Riduce altresì l’ammenda ad € 100,00. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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