COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BARONA Camp. Allievi Prov. B Gir. S Gara del 26.10.2014 tra Frog Milano / Barona C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BARONA Camp. Allievi Prov. B Gir. S Gara del 26.10.2014 tra Frog Milano / Barona C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014. La società BARONA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; un punto di penalizzazione, l’ammenda di € 25,00 nonché l’inibizione del sig. SINISI Umberto fino al 27.11.2014, in quanto avrebbero deciso di non riprendere la gara sospesa temporaneamente dall’arbitro a causa dell’aggressione subita dal giocatore della società reclamante Mussap Marco, lamentando che la responsabilità dell’accaduto sarebbe da addebitarsi alla società Frog Milano e che i propri giocatori non si sono rifiutati di riprendere la gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che, dopo aver sospeso temporaneamente la gara per quanto accaduto al giocatore Mussap Marco, l’arbitro ha chiesto espressamente ai capitani se avessero voluto o meno riprendere la partita: il capitano della squadra BARONA ha riferito che “non voleva riprendere il gioco vista l’instabilità emotiva dei suoi compagni scossi dall’aggressione subita dal loro compagno”. Non vi è dubbio quindi che il capitano della Barona abbia manifestato la non intenzione di partecipare alla gara e per tale ragione, il Giudice Sportivo ha correttamente interpretato tale comportamento come un rifiuto a riprendere il gioco . Le sanzioni comminate appaiono legittime rispetto a quanto stabilito dall’art. 17 comma 3 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it