COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 26-10-2014 tra Mascagni / Ardor Bollate C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. 2° Categoria Gir. O
Gara del 26-10-2014 tra Mascagni / Ardor Bollate
C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014
La Società ARDOR BOLLATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al massaggiatore LO CICERO Giovanni la sanzione della squalifica sino al 31.1.2015, lamentando che il massaggiatore era stato pesantemente provocato da un calciatore della squadra avversaria.
La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la provocazione non può giustificare il comportamento tenuto dal massaggiatore non solo nei confronti del calciatore che lo aveva provocato (tentativo di aggressione fisica), ma anche nei confronti dell'arbitro (spinta con le mani sul petto ed atteggiamento intimidatorio).
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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