COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 26-10-2014 tra Mascagni / Ardor Bollate C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ARDOR BOLLATE Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 26-10-2014 tra Mascagni / Ardor Bollate C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 30.10.2014 La Società ARDOR BOLLATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al massaggiatore LO CICERO Giovanni la sanzione della squalifica sino al 31.1.2015, lamentando che il massaggiatore era stato pesantemente provocato da un calciatore della squadra avversaria. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la provocazione non può giustificare il comportamento tenuto dal massaggiatore non solo nei confronti del calciatore che lo aveva provocato (tentativo di aggressione fisica), ma anche nei confronti dell'arbitro (spinta con le mani sul petto ed atteggiamento intimidatorio). Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it