COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.A. PIOLTELLO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 26.10.2014 tra G.S.A. Pioltello / Agrisport C.U. n. 16 della delegazione di Milano datato 30.10.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società G.S.A. PIOLTELLO Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 26.10.2014 tra G.S.A. Pioltello / Agrisport
C.U. n. 16 della delegazione di Milano datato 30.10.2014
La società G.S.A. PIOLTELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale è stato inibito fino al 31 marzo 2015 il dirigente accompagnatore GIORGI Christian e squalificato per 6 giornate il calciatore ESPOSITO Danilo chiedendo un’attenuazione della pena per il GIORGI Christian in quanto il suo comportamento è stato generato dal modo di agire di un tesserato della stessa società peraltro messo in lista di svincolo da dicembre e una riduzione della squalifica di ESPOSITO Danilo ritenuta eccessiva in quanto non avrebbe sputato nei confronti di avversari.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dall’analisi del rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – emerge chiaramente come il dirigente GIORGI abbia partecipato attivamente all'aggressione con calci e sputi nei confronti di un calciatore avversario ed inoltre minacciato e strattonato altri tre calciatori impedendo loro di entrare negli spogliatoi. Dallo stesso rapporto arbitrale si evince da parte del calciatore ESPOSITO la particolare gravità del gesto nei confronti di un calciatore avversario anche per aver indirizzato sputi nei confronti del medesimo.
Alla luce di tali comportamenti la decisione del giudice sportivo non può essere censurata e le squalifiche comminate non possono che essere condivise.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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