COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD ARIETE Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 25.10.2014 tra GSD Ariete / Sospirese C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 30.10.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GSD ARIETE Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 25.10.2014 tra GSD Ariete / Sospirese
C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 30.10.2014.
La società GSD ARIETE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 100,00, per aver permesso l’accesso sul terreno di gioco a persone non presenti in distinta e per aver lasciato aperto il cancello dell’ingresso in campo, che ha permesso l’accesso in capo di alcuni sostenitori.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo non può essere accolto.
Infatti, le deduzioni svolte dalla GSD ARIETE nel proprio reclamo non trovano conferma nel rapporto arbitrale che come noto costituisce forte primaria e privilegiata di prova.
Dal rapporto arbitrale emerge infatti chiaramente che all’inizio della partita l’arbitro ha allontanato due persone presenti in panchina della reclamante, i quali sono poi rientrati, e ha notato personalmente che, alcuni spettatori della società GSD Ariete, sono entrati in campo dal cancello lasciato aperto, per sedare la rissa scoppiata tra i giocatori.
Preme ricordare che le società, ai sensi dell’art. 4 CGS, sono responsabili dei fatti commessi dai propri tesserai e sostenitori.
Tali comportamenti giustificano pertanto la sanzione comminata alla stessa dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Corte.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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