COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 5 giugno 2014 a carico di: 1) Alfredo Scaccia per la violazione dell’art. 1 comma I del Codice di Giustizia Sportiva “per aver svolto l’attività – lui ed il sig. Mario Celani – nella loro supposta veste di Presidenti della U.S. Calcio Colognese, quale si è estrinsecata agendo illegittimamente in nome e per conto di quest’ultima, attraverso la reiterata richiesta di pagamento di fatture insolute (in particolare Celani), il conferimento di incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da Scaccia al Sig. Marco Cecilli in sostituzione del dimissionario Sig. Sergio Porrini) ed intrattenendo copiosa corrispondenza con gli organi federali anche attraverso l’utilizzo di una carta intestata solo apparentemente riconducibile alla Società, ma, in realtà, diversa, nella collocazione del logo societario e per la mancanza del timbro ufficiale, rispetto a quella normalmente in uso a quest’ultima, con l’aggravante, in tal caso, di aver agito ingannando la buona fede altrui circa la loro effettiva veste di soggetti titolari dei poteri di rappresentanza della compagine sociale in parola”.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 5 giugno 2014 a carico di: 1) Alfredo Scaccia per la violazione dell'art. 1 comma I del Codice di Giustizia Sportiva “per aver svolto l'attività – lui ed il sig. Mario Celani - nella loro supposta veste di Presidenti della U.S. Calcio Colognese, quale si è estrinsecata agendo illegittimamente in nome e per conto di quest'ultima, attraverso la reiterata richiesta di pagamento di fatture insolute (in particolare Celani), il conferimento di incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da Scaccia al Sig. Marco Cecilli in sostituzione del dimissionario Sig. Sergio Porrini) ed intrattenendo copiosa corrispondenza con gli organi federali anche attraverso l'utilizzo di una carta intestata solo apparentemente riconducibile alla Società, ma, in realtà, diversa, nella collocazione del logo societario e per la mancanza del timbro ufficiale, rispetto a quella normalmente in uso a quest'ultima, con l'aggravante, in tal caso, di aver agito ingannando la buona fede altrui circa la loro effettiva veste di soggetti titolari dei poteri di rappresentanza della compagine sociale in parola”. Con provvedimento del 5 giugno il Procuratore Federale, “Letta la copiosa documentazione rimessa all'Ufficio dal Dipartimento Interregionale FlGC LND con la richiesta di voler, per quanto di propria competenza, disporre ogni e più opportuno accertamento in ordine alla validità di alcune decisioni assembleari adottate dalla U.S. Calcio Colognese nel corso della stagione sportiva 2011-2012 per effetto delle quali la Presidenza della stessa era più volte, nel corso di quest'ultima stagione, mutata portando al vertice della Società persone fisiche diverse; Disposto, lo svolgimento di un’attività di indagine volta a far luce e chiarire i contorni della vicenda segnalata dal Dipartimento interregionale FIGC LND; Esaminati gli esiti delle indagini svolte da cui è emerso che: - la società U.S. Calcio Colognese, iscritta nella stagione sportiva 2011-2012 al Campionato di Eccellenza Lombardia, è risultata essere statutariamente governata dai seguenti organi sociali: 1) Assemblea generale dei soci; 2) Consiglio Direttivo (nominato dall’Assemblea e composto di un numero di membri da 5 a 15. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, al Consiglio è fatta facoltà di procedere - per cooptazione - alla propria integrazione fino al limite statutario); 3) Presidente (nominato dal Consiglio Direttivo); 4) Comitato di garanzia; 5) Segretario; In data 14/11/2011 il Consiglio Direttivo dell’U.S. Calcio Colognese preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente rassegnate, nell'occasione, dal Sig. Giacomo Cavalleri, dopo aver cooptato al proprio interno otto (8) nuovi soggetti (imprenditori e professionisti) che ne avevano avanzato istanza, provvedeva alla nomina del nuovo Presidente nella persona del Sig. Alfredo Scaccia, il quale accettava l'incarico; - in data 16/12/11, si teneva altro Consiglio Direttivo nel corso del quale, il Sig. Alfredo Scaccia, rassegnava, anch'egli, le proprie dimissioni e, per l'effetto, contestualmente, il Consiglio nominava nuovo Presidente della società U.S. Calcio Colognese il Sig. Mario Celani; - antecedentemente a quest'ultimo accadimento, in data 14/12/2011, un gruppo di soci della U.S. Calcio Colognese, in rappresentanza di un numero superiore ad un terzo dei soci stessi, decideva, però, di convocare un'assemblea straordinaria per il giorno 22/12/2011 al fine di, tra le altre decisioni: a) far revocare il Consiglio Direttivo e il Presidente nominati il 14/11/2011, poichè non nominati dall'Assemblea come previsto dallo Statuto societario agli effetti degli art. 14 e 19; b) eleggere un nuovo Consiglio Direttivo; c) annullare eventuali atti posti in essere dal Consiglio Direttivo, a proprio dire, illegittimamente eletto; - il giorno 22/12/2011 si teneva la anzidetta Assemblea straordinaria nel corso della quale veniva revocato il Consiglio Direttivo di nomina 14/11/2011 e conseguentemente, dichiarata nulla la nomina a Presidente del Sig. Alfredo Scaccia che era stata adottata dal quel Consiglio, nonchè, nominato un nuovo Consiglio Direttivo che, il giorno successive (23/12/2011) procedeva a nominare nuovo Presidente della U.S. Calcio Colognese il Sig. Giacomo Cavalleri; - il verbale "licenziato" dal Consiglio Direttivo in esito alla seduta consiliare del 16/12/2011, reca delle vistose e marcate differenze rispetto ai consueti verbali adottati dalla U.S. Calcio Colognese, per essere stato redatto su una carta intestata non conforme a quella ordinariamente utilizzata dalla Società, apparendo il logo societario stampato sulla stessa collocato in una posizione diversa da quella usuale (in alto e al centro della pagina, piuttosto che, in alto a sinistra e di dimensioni decisamente più ridotte); - i Sig.ri Alfredo Scaccia e Mario Celani, nominati Presidenti della U.S. Calcio Colognese a seguito dei Consigli Direttivi, rispettivamente, del 14/11/2011 e del 16/12/2011, hanno entrambi, per un certo tempo, operato e agito per conto della stessa Società, chiedendo il pagamento di fatture, conferendo incarichi tecnici e soprattutto, intrattenendo copiosa corrispondenza con gli Organi Federali; - il Sig. Mario Celani, in particolare, nella ricordata veste di Presidente della U.S. Calcio Colognese, presentava nei confronti di taluni tesserati della U.S. Calcio Colognese una serie di denunce-querele all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ipotizzando i reati di truffa e appropriazione indebita, nonchè, alla Guardia di Finanza di Bergamo una serie di esposti aventi ad oggetto fatture commerciali emesse negli anni 2010-2011 da tale società denominata A.S.D. Cologno nei confronti di diversi destinatari con lo scopo, a proprio dire, di sottrarre somme alla U.S. Calcio Colognese; - per le anzidette denunce/querele non è risultata essere stata richiesta nè, ottenuta la preventiva autorizzazione alla presentazione da parte della Federazione; - la ASD Cologno è risultata essere una Associazione dilettantistica non affiliata alla FIGC, avente sede sociale, indirizzo postale e numeri di telefono e fax coincidenti con quelli propri della U.S. Calcio Colognese e il cui Presidente, Sig. Mario Oberti, ricopre, attualmente, l'incarico di Presidente Responsabile del settore giovanile della U.S. Calcio Colognese; - in data 29/12/2011 il Sig. Marco Cecilli, allenatore, presentava all'Ufficio un esposto contro i Sig.ri Giacomo Cavalleri ed Edoardo Jacobetti, nella loro rispettiva qualità di Dirigenti della U.S. Calcio Colognese, sul presupposto che costoro gli avessero impedito di condurre l'allenamento della prima squadra nonostante egli fosse stato, in precedenza, officiato di un tale incarico dal Sig. Alfredo Scaccia quale Presidente della U.S. Calcio Colognese;” deferiva avanti Questa Commissione il sig. Alfredo Scaccia per rispondere della violazione dell’Art. 1, comma I, CGS indicato in epigrafe. Con provvedimento del 15 ottobre 2014, il Tribunale Federale Nazionale, su impugnazione del sig. Alfredo Scaccia, dichiarava la nullità della decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale in data 3.7.2014 - con la quale il sig. Alfredo Scaccia era stato condannato ad un anno e sei mesi di inibizione - per omessa notificazione dei relativi atti, disponendo la rimessione degli atti al Tribunale Federale Territoriale. Con atto avviso di comparizione per la trattazione del giudizio del 30.10.2014, regolarmente recapitato al sig. Alfredo Scaccia nel suo domicilio eletto, il Tribunale Federale Territoriale convocava il sig. Alfredo Scaccia a comparire per la trattazione del giudizio il giorno 20.11.2014 ore 19. Il sig. Scaccia, dopo aver inviato in data 11.11.2014, memoria difensiva con la quale chiedeva “la reiezione di ogni avversa richiesta da parte della Procura Federale, non potendosi procedere a carico del prevenuto per assenza di cariche in seno alla Colognese Calcio di conseguenza di tesseramento in seno alla FIGC”, sostenendo di aver persino presentato una “denuncia querela per quanto di mio diritto e ragione, poichè definito millantatore nella stesura della precedente sentenza portante a mia inibizione” la quale però non veniva nemmeno prodotta nel presente giudizio, non compariva all’udienza del 20.11.2014. Si procedeva pertanto in contumacia del sig. Alfredo Scaccia. Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver svolto ampia requisitoria, chiedeva di comminare al sig. Alfredo Scaccia l’inibizione di anni uno e mesi sei in ordine ai comportamenti contestati nell’atto di deferimento in quanto risultano per la Procura Federale pienamente provati dalla copiosa documentazione agli atti del presente giudizio. Motivi della decisione Dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale e dalla copiosa documentazione acquisita nel corso delle indagini è stato accertato quanto segue. In occasione del Consiglio direttivo del 14.11.2011 (all. 2 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014) il Presidente della US Calcio Colognese, sig. Giacomo Cavalleri, decide di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali e di salute. In occasione di tale Consiglio risulta essere stata data lettura dell'istanza di ben 8 (otto) nuovi soggetti (imprenditori e professionisti) intenzionati a subentrare nel Consiglio direttivo della US Calcio Colognese, tra i quali figuravano il sig. Alfredo Scaccia, il sig. Mario Celani, il sig. Gianfranco Promutico, il sig. Marco Accumulo, il sig. Agostino Broccardo, il sig. Mario Oberti, la sig.ra Mirella Loffredi e il sig. Gianbattista Reduzzi (all. 2 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). All'esito del Consiglio risulta altresì essere stata proposta la carica di Presidente al sig. Alfredo Scaccia che l'ha accettata e, a sua volta, ha nominato quali Vice-presidenti i sigg.ri Gianfranco Promutico, Agostino Broccardo, Mario Celani e Marco Accumulo. Il sig. Simone Costa risulta essere stato confermato come Segretario della Società ed essere stata, inoltre, conferita la carica di Presidente del settore giovanile al sig. Mario Oberti (all. 2 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Risulta agli atti essersi tenuto, in data 16.12.2011, un altro Consiglio direttivo della Società nel quale il Presidente, sig. Alfredo Scaccia, risulta altresì avere rassegnato le proprie dimissioni per gravi motivi giudiziari, attese le denunce penali presentate contro Giacomo Cavalleri, Mario Oberti, Edoardo Jacobelli, Simone Costa e Mpasinkatu Malu (all. 3 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). La carica di Presidente, a quanto emerge dagli atti del giudizio, è stata, quindi, offerta al sig. Mario Celani che l'ha accettata e, a sua volta ha nominato quali Vice-presidenti i sigg.ri Gianfranco Promutico, Agostino Broccardo e Marco Accumulo. All'esito del Consiglio risultano altresì essere state revocate: la carica di Presidente del settore giovanile conferita al sig. Mario Oberti; quella di team manager conferita al sig. Edoardo Jacobelli e quella di Segretario conferita al sig. Simone Costa (all. 3 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Antecedentemente, e precisamente il 14.12.2011, un gruppo di Soci della US Calcio Colognese rappresentanti un numero superiore ad un terzo dei soci della medesima società,dagli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, ha convocato un'assemblea straordinaria per il giorno 22.12.2011, al fine di, tra le altre decisioni: a) far revocare il Consiglio direttivo e il Presidente nominati il 14.11.2011, in quanto gli stessi non sarebbero stati nominati dall'Assemblea, come previsto dagli artt. 14 e 19 dello Statuto della Società b) eleggere un nuovo Consiglio direttivo; c) annullare eventuali atti posti in essere dal Consiglio direttivo, a loro dire, illegittimamente eletto (all. 4 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Risulta agli atti essersi tenuta, in data 22.12.2011, la citata Assemblea straordinaria nella quale è stato revocato il Consiglio direttivo nominato il 14.11.2011 (peraltro, scioltosi autonomamente il 16.12.2011), perchè illegittimo e, conseguentemente, risulta essere stata dichiarata nulla la nomina a presidente del sig. Alfredo Scaccia (all. 5 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Nella medesima Assemblea, dagli accertamenti della procura federale, emerge che è stato nominato un nuovo Consiglio direttivo composto dai sigg.ri Giacomo Cavalleri, Sergio Carminati, Pasquale Pagani, Andrea Longhitano, Davide Poloni, Pietro Arsuffi, Antonio Facheris e Gian Battista Reduzzi (all. 5 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Tale Consiglio direttivo il 23.12.11 risulta aver poi nominato presidente della US Calcio Colognese il signor Giacomo Cavalleri (all. 6 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Per analizzare la validità delle predette decisioni, tema oggetto del presente giudizio, è necessario tener presente quanto stabilito nello Statuto della Società US Calcio Colognese (all. 7 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014), il quale prevede quali Organi della Società US Calcio Colognese: - l'Assemblea generale dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Comitato di garanzia; - il Segretario (art. 11 - all. 7 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014 ). II Consiglio direttivo, in base agli atti procedimentali, viene nominato dall'Assemblea (art. 16, lett. a - all. 7 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014) e si compone di un numero di membri da 5 (cinque) a 15 (quindici). Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o di più dei suoi membri, purchè meno della metà (il grassetto è dello scrivente, n.d.r.), il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso fino d limite statutario (art. 18- all. 7alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo e, in caso di sue dimissioni o di grave impedimento, viene sostituito dal consiglio stesso (art. 21- all. 7alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Come è stato accertato dalla Procura Federale, alla luce di queste disposizioni, la nomina del Consiglio direttivo avvenuta il 14.11.2011 pare illegittima. Nell'occasione, infatti, i membri del Consiglio non sarebbero stati nominati dall'Assemblea e il Consiglio stesso non avrebbe neppure potuto provvedere autonomamente a reintegrarsi per cooptazione, poichè i nuovi entrati - ben otto persone (all. 2 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014) - costituivano un numero superiore alla metà dei membri previsti statutariamente (quindici). Conseguentemente, la nomina del sig. Alfredo SCACCIA a Presidente della Società, come accertato dalla Procura Federale, risulterebbe tamquam non esset, perchè effettuata da un Consiglio direttivo nominato in violazione delle disposizioni statutarie. Anche il verbale del 16.12.11, come accertato dalla Procura Federale, presenta profili di irregolarità, visto che, come osservato dalla Procura Federale, il Consiglio è stato illegittimamente nominato e quindi anch'esso deve ritenersi illegittimo, così come le decisioni ivi contenute (ha cui la nomina del sig. Mario Celani quale Presidente della Società). Lo stesso, poi, non reca il timbro della Società, presente invece sugli altri verbali; infine risulta redatto su una carta intestata che non appare essere quella usualmente adottata dalla Società: e infatti, il logo della US Calcio COLOGNESE si trova inspiegabilmente in alto e al centro della pagina, invece che in alto a sinistra; peraltro, tale logo risulta essere stato scritto con un carattere decisamente più piccolo di quello che compare abitualmente sulle altre comunicazioni societarie (cfr. per tutto quanto sopra vedasi all. 3 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). Come ha correttamente evidenziato la Procura Federale, l'Assemblea del 22.12.2011 ha revocato il Consiglio direttivo nominato il 14.11.2011, dichiarando illegittimi tutti gli atti dallo stesso compiuti. Come osservato dalla Procura Federale, è vero che nella convocazione assembleare del 14.12.2011 (all. 4 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014) vi sono riferimenti ad articoli dello Statuto sbagliati, ma ciò, costituisce solo un errore formale e non sostanziale (ad esempio, al terzo punto della convocazione si fa riferimento agli artt. 14 e 19 sul presupposto che essi disciplinino la nomina del Consiglio direttivo è parte dell'Assemblea. In realtà la nomina del Consiglio direttivo da parte dell'Assemblea è disposta dall’art. 16 (all. 4 e 7 alla relazione Procura Federale del 15.10.2014). La Procura Federale rileva correttamente che in data 29/12/2011 il Sig. Marco Cecilli, allenatore, presentava all'Ufficio un esposto contro i Sig.ri Giacomo Cavalleri ed Edoardo Jacobetti, nella loro rispettiva qualità di Dirigenti della U.S. Calcio Colognese, sul presupposto che costoro gli avessero impedito di condurre l'allenamento della prima squadra nonostante egli fosse stato, in precedenza, officiato di un tale incarico dal Sig. Alfredo Scaccia quale Presidente della U.S. Calcio Colognese, sebbene, come accertato dalla Procura Federale il Celani non avrebbe mai ricoperto nel corso della stagione sportiva 2011-2012 la carica di Presidente della Soc. U.S. Calcio Colognese in considerazione del fatto che il suddetto sarebbe stato eletto Presidente dal Consiglio direttivo illegittimamente nominato. Queste considerazioni, come rilevato dalla Procura Federale, valgono anche per Scaccia il quale, pertanto, non avrebbe potuto conferire l'incarico di allenatore a Cecilli. Con riferimento alla documentazione inviata in data 10 gennaio 2012 dalla Segreteria Generale del Dipartimento Interregionale della L.N.D. alla Procura Federale, riferibile alla Soc. U.S. Calcio Colognese (trattasi di n. 2 comunicazioni del 31 dicembre 2011 trasmesse da Mario Celani alla L.N.D. Servizi Srl aventi ad oggetto pregresse fatture Soc. U.S. Calcio Colognese/L.N.D. Servizi Srl concernenti la cessione dei diritti di pubblicità per le stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011) - e con riferimento all'allegato 13 - e cioè alla documentazione in copia, inviata in data 13 gennaio 2012 da Mario Celani alla Procura Federale, costituita da n. 15 esposti - trasmessi in date precedenti dallo stesso Celani al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo - aventi ad oggetto numerose fatture analiticamente descritte nei singoli esposti ed emesse negli anni 2010 e 2011 dalla A.S.D. Cologno nei confronti di diversi destinatari per "anzichè pubblicitaria" con il presumibile scopo, a detta del denunciante, di sottrarre somme alla Soc. U.S. Calcio Colognese – come correttamente rilevato dalla Procura Federale, l'A.S.D. Cologno è una Associazione sportiva dilettantistica non affiliata alla FIGC che ha la stessa sede sociale della Soc. U.S. Calcio Colognese nonchè identico numero di telefono e di fax - trattandosi di esposti, che riguardano molteplici fame emesse negli anni 2010 e 2011 dalle Società U.S. Calcio Colognese e A.S.D. Cologno nei confronti di plurimi destinatari (in particolare aziende) per prestazioni promo-pubblicitarie. Risulta infine pienamente provato dagli accertamenti compiuti dalla Procura Federale e dalla documentazione in atti che il sig. Mario Celani e il sig. Alfredo Scaccia, pur essendo stati nominati Presidenti della US Calcio Colognese in violazione delle norme statutarie, dal 14.11.2011 a1 22.12.2011, e anche successivamente (quantomeno sino al gennaio 2012), hanno, di fatto, agito in nome e per conto della stessa Società, chiedendo il pagamento di fatture (in particolare CELANI), conferendo incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da SCACCIA al sig. Marco CECILLI in sostituzione dell'allenatore dimessosi sig. Sergio PORRINI) ed intrattenendo entrambi corrispondenza con gli Organi Federali. A fronte delle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, il sig. Alfredo Scaccia non ha effettuato alcuna puntuale contestazione nè ha prodotto in giudizio documenti che in qualche modo potessero scalfire quanto accertato dalla Procura Federale. Si è limitato ad effettuare contestazioni generiche, tenendo persino un comportamento non consono sotto il profilo processuale così come disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva. La violazione da parte del sig. Scaccia del disposto dell’Art. 1, comma I, del CGS il quale impone ai dirigenti e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale l’osservanza delle norme e degli atti federali, nonchè di “comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” emerge in tutta evidenza. Infatti, alla luce di quanto accertato in sede di indagini dalla procura federale e provato nel presente giudizio, il comportamento tenuto sig. Scaccia non si è conformato principi di lealtà correttezza e probità imposti dal sopra citato Art. 1, comma I, del CGS. Meritano pertanto di essere accolte le richieste avanzate dalla Procura Federale all’udienza del 20.11.2014. La circostanza che il sig. Scaccia attualmente non sia più iscritto alla FIGC, comporta unicamente che la sanzione sarà scontata nel caso in cui lo stesso si iscriva nuovamente alla FIGC. Per quanto attiene a quanto affermato dal sig. Scaccia nella memoria datata 11.11.2014 in merito alla presentazione di una denuncia querela nei confronti di organi federali si inviano gli atti alla procura federale per effettuare gli opportuni accertamenti circa la violazione da parte del sig. Scaccia del combinato disposto dell’Art. 1, comma I, CGS e/o dell’Art. 15 CGS a mente del quale “1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti all’elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. 2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: - per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00; - per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00; - per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00; - per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00. 3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio”. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del signor Alfredo Scaccia, per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CGS, e per l’effetto commina al sig. Alfredo Scaccia anni uno e mesi sei di inibizione da scontarsi all’atto di nuova iscrizione alla FIGC. Si trasmettono inoltre gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in ordine alla violazione da parte del sig. Alfredo Scaccia del disposto dell’Art. 1, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’Art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai fatti indicati in parte motiva del presente provvedimento.
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