COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SETTIMO MILANESE Camp. Promozione Gir. F Gara del 9.11.2014 tra Settimo Milanese / Lomellina C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SETTIMO MILANESE Camp. Promozione Gir. F Gara del 9.11.2014 tra Settimo Milanese / Lomellina C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2014 La società US SETTIMO MILANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore FERRARIO Daniel per quattro gare e le ha comminato due ammende per il complessivo importo di Euro 220,00, lamentando che la squalifica è eccessiva considerato che il FERRARIO ha semplicemente reagito al comportamento ostruzionistico tenuto da un calciatore della squadra avversaria (perdita di tempo); sostiene inoltre che le ammende sono ingiuste in quanto non ci sarebbe stata alcuna rissa sugli spalti , ma solamente “scambi di parole” e il Presidente ed il Vice Presidente sono entrati negli spogliatoi per accertarsi che non vengano prodotti danni agli stessi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : l'arbitro nel proprio rapporto che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, afferma chiaramente che il FERRARIO ha proferito insulti ed offese verbali al direttore di gara dopo essere stato espulso per comportamento irriguardoso e inurbano nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Afferma altresì che si sono verificati tafferugli sugli spalti di cui sono stati protagonisti i sostenitore della US Settimo Milanese e che il Presidente di quest'ultima è intervenuto nella zona spogliatoi per fermare ed impedire ad alcuni soggetti non identificati della Lomellina di danneggiare la porta degli spogliatoi. La gravità del comportamento tenuto dal FERRARIO giustifica la sanzione allo stesso comminata dal GS, mentre merita di essere ridotta l'ammenda comminata alla società reclamante in quanto il Presidente è doverosamente intervenuto per impedire il verificarsi di danneggiamenti alla porta dello spogliatoio. Alla luce di quanto sopra, questa Corte, tanto premesso e ritenuto RIDUCE le ammende comminate alla US SETTIMO MILANESE al complessivo importo di Euro 150,00, conferma per il resto le decisioni del GS. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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