COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.D. ARIETE Camp. 3° Categoria Gir. A GARA del 09.11.2014 tra Stagno / Ariete C.U. n. 19 della Delegazione di Mantova datato 14.11.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.D. ARIETE Camp. 3° Categoria Gir. A GARA del 09.11.2014 tra Stagno / Ariete C.U. n. 19 della Delegazione di Mantova datato 14.11.2014 La società G.S.D. ARIETE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per 4 giornate i calciatori BRUNELLI Matteo, COMPIANI Daniele, PEZZOLA Roberto, TERMINE Giuseppe, ZANACCHI Stefano - per aver preso parte ad una rissa tra giocatori e dirigenti al termine della gara, per 5 giornate il calciatore GHISONI Matteo, nonché sanzionato la società Ariete con un’ammenda di € 200,00 per reiterate frasi offensive rivolte dai propri sostenitori a giocatori ed assistente di parte avversaria durante tutta la gara. La società ricorrente, nel proprio reclamo, asserisce come le sanzioni inflitte sarebbero eccessive rispetto a quanto effettivamente accaduto sia in campo che fuori dal terreno di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : Come si evince in modo chiaro e dettagliato anche dal supplemento del referto arbitrale, i calciatori BRUNELLI Matteo, COMPIANI Daniele, PEZZOLA Roberto, TERMINE Giuseppe, ZANACCHI Stefano - mentre rientravano negli spogliatoi - venivano coinvolti in una rissa generale tra giocatori stessi e dirigenti delle due squadre, colpendosi con pugni violenti al viso, pancia, schiena e con calci - sempre violenti - alle gambe e ad altre parti del corpo per circa 5 minuti. L’arbitro individuava con chiarezza e precisione tutti i partecipare a detta rissa, così come specificato nel rapporto. Conseguentemente, tali inaccettabili comportamenti non posso che essere sanzionati così come correttamente valutato dal GS. Per quanto concerne il calciatore GHISONI Matteo, è emerso come quest’ultimo - al termine della gara - non solo scatenava la rissa mettendo in atto un comportamento provocatorio ed irrisorio verso gli avversari, ma successivamente colpiva un giocatore della squadra avversaria con un pugno alla schiena e lo insultava reiteratamente. Anche in questo caso, non si può che confermare la squalifica inflitta dal GS alla luce del grave comportamento posto in essere dal GHISONI. Infine, per quanto attiene all’ammenda di € 200,00 comminata alla società, è provato in modo certo come i sostenitori della società Ariete, dall’inizio della gara sino al termine della stessa, abbiano in modo continuativo insultato e offeso i giocatori e l’assistente della squadra avversaria, creando così anche tensione tra i calciatori in campo. Anche in questo caso, la sanzione inflitta appare assolutamente congrua. Il ricorso è pertanto non meritevole di alcun accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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