COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara dell’8.11.2014 tra AC Palazzolo / San Lazzaro C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara dell'8.11.2014 tra AC Palazzolo / San Lazzaro C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2014 La società SAN LAZZARO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato l'allenatore GOZZI Alex sino all'11.2.2015 ed il calciatore GABRIELI Derek sino al 7.9.2015, lamentando che il GABRIELI si è limitato ad appoggiare la mano sulla spalla in segno di protesta, mentre il GOZZI ha solamente protestato verbalmente, senza venire a contatto con l'arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte ha precisato che il GABRIELI lo ha preso per il collo senza fargli male, mentre protestava. Per il resto, l'arbitro ha confermato quanto già contenuto nel referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova. A fronte di ciò, merita di essere ridotta la squalifica comminata al GABRIELI, in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte, mentre merita di essere confermata la squalifica comminata dal GS al GOZZI. Alla luce di quanto sopra, questa Corte, tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica al calciatore GABRIELI Derek a tutto il 14 aprile 2015, conferma per il resto le decisioni del GS. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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