COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 31 ottobre 2014 a carico di: 1) Ricardo VALERIO per la violazione dell’art. 40, comma IV, NOIF e degli Artt. 1 bis comma I e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 6.9.2013 una richiesta di tesseramento a favore della CADREZZATESE, nonostante fosse già tesserato e non svincolato con la società ANGERA CALCIO 1913; 2) MAINETTI Paolo, per la violazione dell’art. 40, comma IV, NOIF e degli Artt. 1 bis comma I e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Ricardo VALERIO; 3) CADREZZATESE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS, in ordine alla condotta tenuta dal Presidente, MAINETTI; 4) ANGERA CALCIO 1913, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS, per le condotte tenute dal calciatore, Ricardo VALERIO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 31 ottobre 2014 a carico di: 1) Ricardo VALERIO per la violazione dell'art. 40, comma IV, NOIF e degli Artt. 1 bis comma I e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 6.9.2013 una richiesta di tesseramento a favore della CADREZZATESE, nonostante fosse già tesserato e non svincolato con la società ANGERA CALCIO 1913; 2) MAINETTI Paolo, per la violazione dell'art. 40, comma IV, NOIF e degli Artt. 1 bis comma I e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Ricardo VALERIO; 3) CADREZZATESE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS, in ordine alla condotta tenuta dal Presidente, MAINETTI; 4) ANGERA CALCIO 1913, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS, per le condotte tenute dal calciatore, Ricardo VALERIO. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che i deferiti non sono comparsi nonostante siano stati convocati ritualmente, rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. Ricardo VALERIO, la squalifica per tre gare, al sig. MAINETTI Paolo tre mesi di inibizione, alla CADREZZATESE l'ammenda di Euro 500,00 e ANGERA CALCIO 1913 l'ammenda di Euro 200,00. Motivi della decisione Le richieste della Procura Federale meritano di essere accolte. Dagli atti e dai documenti del presente giudizio, emerge chiaramente che i deferiti, Ricardo VALERIO e MAINETTI Paolo, hanno violato il disposto dell'art. 40, comma IV, NOIF e degli Artt. 1 bis comma I e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rispettivamente sottoscritto in data 6.9.2013 una richiesta di tesseramento a favore della CADREZZATESE, nonostante fosse già tesserato e non svincolato con la società ANGERA CALCIO 1913 ed omesso ogni controllo in ordine allo status del calciatore. Ne consegue che le società, CADREZZATESE ed ANGERA CALCIO 1913, rispondono delle condotte indicate in epigrafe. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità di RICARDO VALERIO, di MAINETTI Paolo, della CADREZZATESE e della ANGERA CALCIO 1913 commina al sig. Ricardo VALERIO, la squalifica per tre gare da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra, al sig. MAINETTI Paolo tre mesi di inibizione, alla CADREZZATESE l'ammenda di Euro 500,00 e ANGERA CALCIO 1913 l'ammenda di Euro 200,00.
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